L’INPS torna nuovamente, con il messaggio in oggetto, sul tema degli obblighi contributivi relativi a cooperative e consorzi agricoli di cui alla legge n. 240/1984 che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai propri soci.
Come noto per tali realtà la legge di bilancio 2022 ha previsto da quest’anno l’estensione della NASPI e della relativa contribuzione – in luogo della disoccupazione agricola – agli OTI delle cooperative agricole, inclusi anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Dal 1° gennaio 2022 pertanto le imprese cooperative e i loro consorzi, inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per gli operai agricoli a tempo indeterminato e gli apprendisti assunti dalla suddetta data o ancora in forza nella medesima. L’Istituto ricorda, inoltre, che oltre al contributo ASpI, per questi lavoratori i datori di lavoro in argomento sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della CIGO, CIGS, CUAF e trova applicazione l’obbligo del versamento del c.d. ticket di licenziamento.
Per assolvere a tali obblighi gli stessi sono tenuti a versare tramite la procedura Uniemens con la nuova matricola ad hoc (C.S.C 1.01.06 – OTI), applicandosi per legge agli stessi le regole e le aliquote valide in questo caso per il settore industria.
Si rinvia al messaggio di cui in oggetto per la verifica delle aliquote contributive previste e per le istruzioni operative sulle modalità di versamento contributivo.