Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Art. 31)
I datori di lavoro corrisponderanno ai propri lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, un’indennità una tantum di 200 euro
Beneficiari dell’indennità sono i lavoratori dipendenti
- non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del DL n. 50/2022.
Tale articolo fornisce un elenco di soggetti ai quali l’INPS riconoscerà direttamente l’indennità una tantum di 200 euro: in alcuni casi l’erogazione avverrà in via automatica (titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASpI, Dis-Coll e disoccupazione agricola, percettori di reddito di cittadinanza), in altri, previa domanda dell’interessato (lavoratori domestici, co.co.co, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio);
- che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.
L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
Tale indennità, esente fiscalmente e che non rileva come imponibile ai fini previdenziali, sarà erogata in automatico - previa dichiarazione di non goderne già in base al successivo articolo 32 e ovviamente una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro in capo ad un singolo soggetto.
Casi particolari:
- Lavoratori assunti nei mesi successivi ad aprile: sarà opportuno farsi dichiarare dal lavoratore che, oltre ad avere il requisito reddituale, non sta percependo la stessa somma dall’altro datore di lavoro.
- Lavoratori con più rapporti di lavoro: sarà opportuna una dichiarazione anche nel caso di lavoratori con altro rapporto di lavoro presso altri datori di lavoro.
- Lavoratori cessati prima del mese di luglio: sembrerebbe escluso l’obbligo in capo all’ex datore di lavoro.
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (Art. 32)
Per i pensionati con un reddito fino a 35 mila euro sarà l’INPS a versare sempre con la mensilità di luglio in automatico l’una tantum di 200 €.
Lo stesso Istituto provvederà ad erogare tale importo anche nei confronti di:
- lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, a fronte di specifica domanda presentata ai patronati;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e con un reddito massimo nel 2021 di 35 mila euro, su loro specifica domanda;
- soggetti già beneficiari nel 2021 di specifiche indennità COVID-19, come previste dal D.L. 41/2021 (art. 10, commi 1-9) e dal D.L. 73/2021 (art. 42) – vi rientrano lavoratori stagionali, in somministrazione, intermittenti, del turismo, dello spettacolo, tutti come noto con specifici requisiti (erogazione automatica);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate generando un reddito non superiore a 35 mila euro (previa specifica domanda);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo con, nel 2021, almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito inferiore a 35 mila euro (sempre su domanda);
- lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. – privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – che risultino già iscritti alla Gestione separata INPS e con almeno un contributo mensile accreditato nel 2021 (a domanda);
- incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS con un reddito derivante da tale attività inferiore a 5 mila euro (a domanda);
- beneficiari di NASpI o DIS-COLL nel mese di giugno 2022 o di indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
- beneficiari di Reddito di Cittadinanza nel mese di luglio (in automatico), sempreché nel nucleo familiare non sia presente un soggetto cui spetti la stessa una tantum in qualità di lavoratore dipendente o perché rientrante in una delle platee di beneficiari appena viste sopra.
Tranne che nel caso dei lavoratori domestici e dei percettori del Reddito di Cittadinanza (e ovviamente dei pensionati), le indennità in questione saranno erogate da INPS solo una volta che i datori dei lavoratori dipendenti avranno proceduto a richiedere in Uniemens la compensazione del loro credito – ciò al fine di evitare un’eventuale cumulabilità dell’una tantum in capo al singolo soggetto.
Indennità per lavoratori autonomi e professionisti (Art. 33)
Presso il Ministero del Lavoro è istituito un Fondo ad hoc con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro per il 2022 a copertura del riconoscimento dell’indennità una tantum – non ancora definita nel suo ammontare – in favore di autonomi e professionisti iscritti alle relative gestioni previdenziali INPS nonché alle Casse previdenziali private.
Fatto salvo che anche in questo caso l’indennità è percepibile una sola volta da singolo soggetto, in considerazione di un divieto di cumulabilità con la somma riconosciuta ai sensi degli articoli 31 e 32, sarà un prossimo decreto attuativo (Lavoro-MEF) a specificare criteri e modalità per la concessione di questo beneficio, compreso sia il limite di reddito complessivo (anno 2021) sopra il quale l’agevolazione non spetterà sia l’ammontare di risorse che verrà destinato alle Casse previdenziali relativamente ai loro iscritti.
Rafforzamento credito di imposta formazione 4.0 (art. 22)
Con l’entrata in vigore del provvedimento si procedere ad incrementare questa agevolazione – praticabile come noto ad oggi in relazione a spese effettuate fino a fine 2022 – per le micro e piccole imprese (dal 50% al 70%) e per le medie imprese (dal 40% al 50%), sempreché – ulteriore novità – la formazione svolta dal personale su tematiche relative alle tecnologie 4.0 venga erogata da soggetti aventi determinati requisiti e che i risultati in termini di competenze acquisite o consolidate siano certificati - sarà un prossimo decreto attuativo del MISE a stabilire queste ultime due condizionalità.
Altrimenti, l’agevolazione per tali realtà sarà riconosciuta in misura pari rispettivamente al 40 e al 35 per cento, valori come si può notare inferiori rispetto a quelli validi precedentemente.
Non si registrano altre modifiche alla disciplina già vigente, per cui il limite massimo per singola impresa resta fissato in 300 mila euro per le micro e piccole imprese e in 250 mila euro per le medie.
Rimane altresì invariata l’entità del credito di imposta per le grandi imprese pari al 30% entro un limite di 250 mila euro.
Portale nazionale del sommerso (art. 19)
La disposizione istituisce il Portale nazionale del sommerso (PNS), gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di monitorare e programmare l’attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro sommerso.
Nel Portale confluiscono i verbali ispettivi e tutti gli altri provvedimenti conseguenti all’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso, di lavoro e legislazione sociale, (compresi gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati) svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, avverso violazioni in materia di lavoro sommerso.
Lo stesso sostituisce ed integra le banche dati esistenti inerenti all’attività ispettiva sul lavoro sommerso, attraverso cui l’Ispettorato del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze della loro attività.