Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9 bis)
Si prevede la possibilità che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità:
- in presenza
- a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Sono escluse le attività formative per le quali siano previste un addestramento o una prova pratica, che devono obbligatoriamente svolgersi in presenza.
Tutele a favore dei lavoratori fragili (art. 10, commi 1-bis; 1-ter; 2; allegato B)
Le tutele per i lavoratori fragili vengono distinte in base a specifiche categorie di “fragilità”.
- i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, hanno diritto allo smart working con modalità semplificate fino al 31 luglio 2022; per gli stessi è prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale al 31 luglio 2022.
- per i lavoratori dipendenti ad elevata fragilità, affetti dalle patologie e nelle condizioni tassativamente individuate dal decreto D.M. 4 febbraio 2022, nel caso non sia possibile rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto. La tutela previdenziale viene ora ristretta esclusivamente a tale categoria di lavoratori.
- i lavoratori dipendenti con disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 e in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2022, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Lavoro agile in modalità semplificata (art. 10, comma 2; 2-bis; 5-quinquies; allegato B)
Per quanto riguarda il lavoro agile, viene prorogata fino al 31 agosto, per i datori di lavoro privati:
- la possibilità di usufruire della procedura semplificata, già in uso, per effettuare le comunicazioni di smart working, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.
È stato altresì prorogato al 31 luglio 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali purché:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o genitore non lavoratore;
- tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Inoltre, viene prorogato al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, o con bisogni educativi speciali, a condizione che:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
- l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.