Approfondimento. Maternità anticipata e posticipata. La corretta gestione e il sistema sanzionatorio.

Approfondimento. Maternità anticipata e posticipata. La corretta gestione e il sistema sanzionatorio.

A seguito di alcuni casi critici segnalati dalle unioni territoriali, anche al fine di evitare le pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro, analizziamo in questo articolo le corrette modalità con le quali devono essere gestiti i casi di astensione anticipata e posticipata delle lavoratrici madri.

lunedì 30 maggio 2022

I congedi di maternità sono disciplinati dal Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (Decreto legislativo 151/2001. L' art. 16 D.Lgs. 151/2001 individua il periodo di astensione obbligatoria durante il quale vieta di adibire al lavoro le donne:

  • nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i 3 mesi dopo il parto;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di 5 mesi.

 

Casi di estensione del periodo di interdizione

L' art. 17 D.Lgs. 151/2001 prevede che:

  • il divieto sia anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
  • può essere disposta l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza anche in un momento precedente ai tre mesi dalla data presunta del parto nei seguenti casi:
  1. gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  3. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni .

 

Il rilascio delle relative autorizzazioni compete

  • all'ASL  in caso gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • all’Ispettorato territoriale del lavoro negli altri casi.

 

Nota bene. I lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato beneficiano delle stesse tutele relative all’interdizione dal lavoro disposti ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 151/2001.

In caso di lavoratrici iscritte alla gestione separata il divieto di cui all'art. 17, D.Lgs. 151/2001 è esteso 

  • alle lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 c.p.c. e categorie assimilate
  • nonché alle lavoratrici esercenti attività libero-professionali (prive di Cassa professionale) ima è limitato alla sola ipotesi dell'insorgenza di gravi complicanze della gravidanza o della preesistenza di forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza.

L’interdizione per complicanze nella gestazione o pregresse patologie

In questa fattispecie il presupposto del provvedimento consiste in uno stato di salute che non può consentire la prosecuzione dell'attività. L’attestazione di gravidanza a rischio è contenuta nel certificato medico di gravidanza che viene rilasciato da un ginecologo del Servizio sanitario o a un ginecologo libero professionista.

Come già detto, la domanda va inoltrata all’ASL competente a cura della lavoratrice e si intende accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione. Il provvedimento non potrà risalire ad una data antecedente al rilascio del certificato medico allegato alla domanda.

 

L’astensione anticipata per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli 

Il datore di lavoro, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, ed alla valutazione in particolare dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui al D.Lgs. 151/2001.

Dal momento della presentazione da parte della lavoratrice del certificato medico di gravidanza decorrono gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica delle lavoratrici in gravidanza.

  1. In primo luogo il datore di lavoro deve attivarsi per individuare, nell'ambito della valutazione dei rischi, le lavorazioni che possano risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri (art. 11) e di conseguenza modificarne temporaneamente le condizioni di lavoro o l'orario di lavoro o le mansioni , adibendole se necessario anche a mansioni inferiori, con conservazione della retribuzione precedente, affinché non siano esposte a rischio.
  2. Solo qualora non sia materialmente possibile reperire altre mansioni confacenti, il datore di lavoro, invia una richiesta di interdizione (modello) all’ Ispettorato territoriale del lavoro (precisando gli  elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale), che può disporre l'interdizione dal lavoro della lavoratrice madre ai sensi dell'art. 17 T.U..
  3. Precauzionalmente, nelle more della decisione dell’ITL (che deve comunque essere adottato entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa) il datore di lavoro dovrebbe porre in congedo la lavoratrice.
  4. L’ITL invierà al datore di lavoro il provvedimento di interdizione la cui data di emanazione determinerà la decorrenza dell’obbligo di astensione dal lavoro.
  5. A seguito dell’interdizione, per la percezione dell’indennità di maternità sarà comunque necessario inviare all’INPS l’apposita  domanda. Ricordiamo che il provvedimento di interdizione dell’ITL costituisce il presupposto affinché l'istituto di previdenza corrisponda l'indennità prevista dalla legge.

 

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione.

  1. In primo luogo essa deve recepire le casistiche già individuate dalla legge (Testo Unico art. 7, co. 1 e 2  e relativi allegati A e B)
  2. Le condizioni che possano portare all'emanazione del provvedimento di interdizione, laddove non ricorrano le previsioni di cui all'allegato A e B del T.U., sono riconducibili anche a condizioni di rischio evidenziate dal datore di lavoro nell'ambito della valutazione del rischio condotta a norma dell'art. 11, D.Lgs 151/2001.
  3. A fronte di uno specifico rischio riscontrato il datore deve indicare anche le misure per eliminarlo ovvero l'impossibilità di adottarle.

 

La valutazione circa l'impossibilità di spostare ad altre mansioni la lavoratrice trova un perimetro nel principio sancito dall'art 2082 del C.C. L'organizzazione aziendale è pertanto finalizzata ad uno scopo economico dell'imprenditore e conseguentemente la valutazione relativa alla possibilità di spostamento deve tener conto che il mutamento delle mansioni o l'adibizione a mansioni diverse assicuri comunque condizioni tali da garantire l'efficienza dell'organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell'impresa.

 

Ricordiamo anche che il datore di lavoro è obbligato a informare  le lavoratrici ed i loro rappresentati per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

 

Richiesta di interdizione effettuata dalla lavoratrice

La richiesta all’ITL di interdizione dal lavoro può essere effettuata anche dalla lavoratrice (vedi modello) al posto del datore di lavoro. In tal caso è necessario che all’istanza sia allegata una dichiarazione  del datore di lavoro con l'indicazione della mansione o il lavoro vietati cui è adibita la sottoscritta e con la precisazione dell'impossibilità di adibirla ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione dell'azienda.

Non è infrequente, tuttavia, che, nell’inerzia del datore di lavoro, la lavoratrice avvii nel suo interesse una richiesta di interdizione motivata dalle condizioni di rischio relative alle mansioni svolte. In questi casi l’ITL procede ad una richiesta di informazioni e documentazione al datore di lavoro e, spesso, accede ai luoghi di lavoro per un accertamento diretto della situazione aziendale. In tali situazioni è inevitabile l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori.

 

L'astensione prolungata fino ai 7 mesi dopo il parto

L’art 7 del D.Lgs. 151/2001 prevede la possibilità di proroga del periodo di interdizione dal lavoro  sino a un massimo di sette mesi dopo il parto

  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni .

Le regole e le procedure per il prolungamento dell’astensione sono analoghe a quelle già descritte per la maternità anticipata.

E’ da tenere presente che un provvedimento di interdizione anticipata raramente contiene la disposizione di prolungamento dell’astensione obbligatoria fino al settimo mese dal parto. E’ quindi importante che il datore di lavoro, prima della fine del periodo ordinario di maternità obbligatoria dopo il parto, verifichi la necessità di invio di una nuova richiesta di interdizione ai sensi dell’art. 7 senza la quale, peraltro, l’INPS non riconoscerà l’indennità di maternità per l’ulteriore periodo di astensione.

Tabella delle attività a rischio

Nella sottostante tabella abbiamo riepilogato sinteticamente quali sono i lavori a rischio, che possono richiedere l’astensione anticipata e/o quella posticipata dal lavoro, per le lavoratrici in maternità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, quali sono le prescrizioni per i datori di lavoro e qual è il periodo di astensione dal lavoro (durante la gravidanza e/o dopo il parto) nel caso in cui la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni compatibili con il suo stato.

 

LAVORI A RISCHIO

PRESCRIZIONI

PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO

Rumore: esposizione media

giornaliera superiore a  80 dBA

Divieto di adibizione alle mansioni e di accesso agli ambienti

Durante la gestazione e fino a 7 mesi dal parto

Sollecitazioni termiche (stress termico)

Divieto di esposizione microclimi estremi sia caldi che freddi

Durante la gestazione

Esposizione ad agenti chimici pericolosi sulla base della valutazione dei rischi

Divieto di adibizione alle mansioni e di accesso agli ambienti

Gestazione e allattamento

Lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti

Divieto di adibizione alle mansioni e accesso agli ambienti

Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto

Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse  

Divieto di adibizione alle mansioni

Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

Lavoro notturno

Divieto del turno notturno anche in pronta disponibilità

Gestazione, fino a 1 anno dal parto (su richiesta fino ai 3 anni del bambino o ai 12 anni per genitore unico)

Movimentazione manuale dei carichi pesanti

Divieto di MMC animati e inanimati

Divieto di azioni di spinta e traino

Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante

Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario

Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  

Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni

Divieto di adibizione mansioni

Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  

Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali

Divieto di assistenza diretta

 

Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto  

Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame

Divieto di manipolazione

Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto  

Attività di assistenza nei reparti psichiatrici, nei servizi riabilitativi delle dipendenze e nell’assistenza pediatrica dove possono essere presenti rischi di aggressione

Limitare l‘attività in funzione della valutazione del rischio

Gestazione e fino a 7 mesi dal parto

Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto

Divieto di adibizione

Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  

 

Sanzioni per mancato adempimento degli obblighi di legge a tutela delle lavoratrici madri

 

È punito con l’arresto fino a sei mesi il datore di lavoro che:

  • viola il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’Allegato A del D. Lgs 151/2001;
  • viola il divieto di adibire le lavoratrici ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B del D. Lgs 151/2001;
  • viola l’obbligo di adibire ad altre mansioni la lavoratrice per il periodo per il quale è previsto il divieto.

Anche il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede sanzioni di natura penale e amministrativa al datore di lavoro e ai dirigenti che nell'affidare i compiti  ai  lavoratori,  non tengano conto  delle capacità e delle condizioni  degli  stessi  in  rapporto  alla  loro salute e alla sicurezza (art. 18 co 1 lett. c).

È importante notare che l’obbligo della lavoratrice di astenersi o di assentarsi dal lavoro è subordinato alla previa esibizione del certificato medico al datore di lavoro: è richiesta, cioè, l’iniziativa della lavoratrice di partecipare e documentare al datore di lavoro lo stato di gravidanza.

La sanzione penale discende a carico del datore di lavoro, ove questi, a conoscenza di tale stato, continui ad adibire al lavoro la donna ovvero rifiuti, si opponga od ostacoli l’esercizio del diritto di assenza dal lavoro garantito dalla legge. n