Protocollo anticontagio covid-19 nei luoghi di lavoro. Confermata l’applicazione fino al 30 giugno.

Protocollo anticontagio covid-19 nei luoghi di lavoro. Confermata l’applicazione fino al 30 giugno.

Persistendo la situazione pandemica, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, INAIL e Parti Sociali nella riunione del 4 maggio hanno confermato almeno fino al 30 giugno il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

mercoledì 11 maggio 2022

Ricordiamo che il Protocollo del 6 aprile 2021 per il contrasto e il contenimento del COVID-19 contiene le linee guida che i datori di lavoro privati sono tenuti ad adottare negli ambienti di lavoro al fine di contrastare la diffusione del virus.

I Ministeri del Lavoro e della Salute e le Parti sociali, confermando l’applicazione nei luoghi di lavoro privati del Protocollo, hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

È importante evidenziare che il protocollo stabilisce l’applicabilità delle misure anti covid sui luoghi di lavoro (e in particolare delle mascherine protettive) come conseguenza degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro in base al testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e sull’art. 2087 del cod. civ.

Secondo molti commentatori il protocollo del 6 aprile 2021 confermato quantomeno fino al 30 giugno 2022 è norma di legge efficace nei confronti di chiunque in quanto la sua applicabilità e valenza normativa è richiamata espressamente dall’art. 29 bis del D.L. 23/2020, ancora vigente, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 cod. civ. mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli e linee guida.

Questa interpretazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che:

  • tuttora l’infezione da covid contratta sul posto di lavoro è riconducibile all’occasione lavorativa e di conseguenza si tratta di infortunio sul lavoro con i connessi adempimenti;
  • In caso di infortunio l’Inail può rivalersi sul datore di lavoro solo in caso di sua responsabilità dell’infortunio/infezione, cioè nell’ipotesi in cui non abbia attuato le prescrizioni del protocollo nazionale o di quelli settoriali eventualmente stipulati.

 

Nella seguente tabella richiamiamo in sintesi i principali contenuti del Protocollo 6 aprile 2021

Ingresso in azienda

Possibilità (non obbligo) di sottoporre a misurazione della temperatura

Riammissione al lavoro dopo infezione

Con negativizzazione del test.

Visita medica per valutare l’idoneità alla mansione, e monitoraggio dei lavoratori fragili

Igiene e sanificazione

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani per le quali l’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi.

Assicurare la sanificazione giornaliera dei locali, postazioni e aree comuni.

Organizzazione del lavoro

In modo da facilitare e favorire il distanziamento, ricorrendo in particolare allo smart working, l’uso di barriere e divisori tra postazioni ecc.

Obbligo di  indossare la mascherina sul luogo di lavoro

  • in caso di isolamento temporaneo di un possibile caso di covid nei confronti del lavoratore con sintomi;
  • nella fase del trasporto dipendenti organizzato dal datore di lavoro;
  • nella condivisione di luoghi di lavoro (sia all’aperto che al chiuso), salvo il caso di attività svolte in condizioni di isolamento;
  • nelle riunioni in presenza.

 

Appare evidente che alcune regole del protocollo 6 aprile 2021 devono essere riviste alla luce della successiva legislazione. L’esempio più evidente è costituito dal divieto di accesso (previsto dal protocollo) in caso di contatti stretti negli ultimi 14 giorni. La normativa successiva (D.L. 30 dicembre 2021, n. 229) obbliga alla semplice auto-sorveglianza sia per vaccinati che non.

 

Attenzione.

Il Protocollo condiviso stabilisce regole di natura generale. A livello aziendale il datore di lavoro è chiamato, insieme agli organi della sicurezza, ad una declinazione nel Documento di Valutazione dei Rischi legata ai rischi specifici.

Ad esempio potranno verificarsi casi aziendali in cui, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore rispetto alla semplice mascherina chirurgica (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

Inoltre sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività̀ dell’azienda, si dovranno adottare anche DPI idonei, quali le visiere di plexiglass, l’utilizzo di guanti ecc.

Occorre inoltre ricordare che, allo stato attuale,  l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro riguarda i lavoratori, non quindi terzi e clienti che dovessero accedere alle attività, come nel caso di attività aperte al pubblico.

Rimane consigliabile invitare terzi e clienti ad indossare, al chiuso, appropriati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come previsto dalla recente Ordinanza 28 aprile del Ministero della Salute.