La norma approvata prevede che fino al 30 giugno
· i lavoratori “fragili” definiti dal decreto ministeriale Salute del 4 febbraio 2022,
- hanno diritto allo smart working;
- qualora l’attività non possa essere svolta in smart working possono assentarsi dal lavoro e tale periodo viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
· è prorogato anche il rimborso in favore dei datori di lavoro del settore privato i cui dipendenti fragili si astengano dall’attività, in quanto non compatibile con lo smart working, e non abbiano diritto all’assicurazione economica di malattia dell’Inps. Il rimborso è pari a 600 euro forfettari e viene erogato dietro presentazione di domanda da parte del datore di lavoro
· è prorogato il diritto allo smart working dei genitori lavoratori, dipendenti privati, con un figlio disabile grave in base alla legge 104/1992 o con bisogni educativi speciali.
Fino al 31 luglio viene esteso il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un figlio under 14 se l’altro genitore lavora e se la mansione può essere svolta a distanza.
Fino al 31 agosto, le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.