Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), viene prevista la possibilità (art. 2), per le aziende private e solo per l’anno 2022, di erogare 200 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni carburante.
I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Inoltre, i buoni, in base proprio al richiamo al comma 3, dell’art. 51, del TUIR, e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorreranno, altresì, a formare reddito anche ai fini contributivi.
Si evidenzia che rimangono ancora alcuni dubbi interpretativi sui quali l’Agenzia delle Entrate è chiamata a intervenire. È quindi consigliabile attendere ancora prima di erogare il bonus carburante ai propri lavoratori.
Nella tabella che segue, si riepilogano le caratteristiche di questa agevolazione per i lavoratori .
Datori di lavoro
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Si ritiene che l’agevolazione riguardi tutti i soggetti che corrispondono redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, compresi gli studi professionali e gli enti non commerciali.
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Lavoratori
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Molti esperi ritengono che i buoni possano essere corrisposti unicamente ai lavoratori dipendenti, quindi non a collaboratori (es. co.co.co. o lavoratori autonomi occasionali) stagisti, e amministratori.
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Tipologia di versamento
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I buoni carburante sono erogati dall’azienda su base volontaria, quindi sarà l’azienda a decidere se erogarli e sino a quale importo. Nessun obbligo è in capo al datore di lavoro, il quale potrebbe non corrispondere detta elargizione ai lavoratori ovvero effettuare una erogazione inferiore rispetto al massimale previsto dal legislatore.
Quesito: è possibile prevedere erogazioni non a tutti i lavoratori?
La norma lascia al datore di lavoro la scelta su se erogare i buoni (scelta volontaria) o meno. Non viene fatta alcuna specifica se il datore di lavoro, una volta scelto di erogare i buoni, debba farlo per tutti i dipendenti ovvero possa scegliere a chi corrisponderli. Inoltre, non è previsto se possa procedere ad erogare i buoni differenziandone l’importo a secondo del percettore (es. buono carburante del valore di 200 euro per i lavoratori a tempo indeterminato e di 100 euro per i lavoratori a termine).
Risposta: Non essendovi alcuna indicazione in merito, molti commentatori ritengono che il datore di lavoro sia libero di decidere a chi erogare il buono carburante ed il relativo valore, differenziando l’importo a seconda delle proprie considerazioni.
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Valore dei buoni
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Il tetto massimo è di 200 europer lavoratore ma l’azienda può erogare anche un importo inferiore. Il valore erogato è netto per il lavoratore e quindi non verrà tassato, nel massimale dei 200 euro.
I buoni, corrisposti, in virtù di quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022, non dovranno essere cumulati con i 258,23 euro e andrà utilizzata una voce paga ad hoc.
Nessuna riproporzione dell’importo dovrà essere prevista per i lavoratori a tempo parziale.
Quesito: cosa succede se il lavoratore che ha ricevuto i buoni carburante da un datore di lavoro poi cambia azienda durante il 2022? Può ricevere anche dalla nuova azienda i buoni carburante ovvero il limite annuo, oltre che per l’azienda, riguarda anche il lavoratore?
Risposta: stante il tenore letterale della norma si ritiene che il valore massimo dell’agevolazione (200 euro) debba riguardare anche il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da una azienda, non potrà riceverlo anche da un altro datore di lavoro nel caso in cui cambi azienda nel corso dell’anno 2022. In tal caso, l’azienda, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, dovrebbe ricevere da questi una autodichiarazione che certifichi l’erogazione (o meno) di buoni carburante durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro.
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Costo per l’azienda
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L’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non si applicano tasse e contributi, alla stregua dei 258,23 euro.
Ciò è dovuto all’indicazione prevista dallo stesso art. 2 del D.L. n. 21/2022, che evidenzia il fatto che, nel limite di 200 euro per lavoratore, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR.
I costi sostenuti per l’acquisto dei buoni carburante dovrebbero rientrate tra quelli relativi al personale dipendente ex art. 95 TUIR e quindi consentire l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa.
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Durata dell’agevolazione
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L’erogazione dei buoni deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Non conta la data in cui questi buoni verranno “consumati” dal lavoratore ma la data in cui verranno messi a disposizione dal datore di lavoro. In particolare, così come chiarito nella circolare n. 326/1997 dell’Agenzia delle Entrate, il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.
Dopodiché il lavoratore potrà consumare il buono carburante anche oltre l’anno 2022 (in questo caso dovrà verificare la data di scadenza stampigliata sul buono stesso).
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