Rapporto biennale sulla parità di genere obbligatorio per partecipare agli appalti pubblici

Rapporto biennale sulla parità di genere obbligatorio per partecipare agli appalti pubblici

Per la partecipazione ad appalti pubblici finanziati con fondi PNRR, le imprese con più di 50 dipendenti devono, a pena di esclusione, presentare il rapporto biennale sulle pari opportunità. Quelle tra 15 a 50 dipendenti devono invece produrre una “relazione di genere”.

mercoledì 4 maggio 2022

L’ art. 47 della legge n. 108/2021 (conversione del Dl 77/2021 – decreto “semplificazioni”) prescrive, alle aziende che intendono partecipare a bandi di appalto pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, l'obbligo di presentare alla stazione appaltante una relazione sulla situazione maschile e femminile occupata.

Occorre a questo scopo ricordare che, impartendo tale obbligo, il legislatore distingue tra le aziende con più di 50 dipendenti (nuova soglia minima stabilita dal riformato Codice delle Pari Opportunità per la presentazione del rapporto) e le aziende con un organico da 15 a 50 dipendenti.

 

AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI

AZIENDE DA 15 A 50 DIPENDENTI

Presentazione al momento della domanda di partecipazione alla gara d’appalto alla stazione appaltante (a pena di esclusione) di copia del rapporto biennale

con attestazione che tale rapporto è conforme a quello inviato alle rappresentane sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità

ovvero,

 

in caso di inosservanza dei termini previsti, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze  sindacali  aziendali  e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e che lo stesso sia stato trasmesso entro i termini

Presentazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto di una relazione di genere basata sulle stesse informazioni del rapporto biennale alla stazione appaltante.

La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Certificazione di ottemperanza dell’occupazione di disabili più eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte

 

Linee guida per gli appalti pubblici

Sempre il citato art. 47 al comma 4 inoltre prevede i contenuti minimi delle clausole dei contratti di appalto per favorire l'occupazione femminile, la parità di genere e l'inserimento di persone con disabilità rinviando (co. 8) ad un D.P.C.M. “le linee guida con le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto”.

Tali linee guida sono contenute nel Dpcm 7-12-2021 pubblicato in GU il 30-12-2021.

In primo luogo il decreto precisa che gli obblighi di consegna del rapporto e della relazione sulla parità di genere si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara.

 

 

Imprese tra 51 e 100 dipendenti

Inoltre, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100, finora esentate dall’invio del rapporto biennale, è prevista la possibilità di produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Come abbiamo scritto nella circolare ICN n. 79/22 il nuovo modello è stato pubblicato con il Decreto interministeriale del 29-3-2022 che ha anche fissato al 30-9-2022 la scadenza per il biennio 2020-21.

 

Imprese da 15 a 50 dipendenti

Come già detto le aziende appartenenti a tale fascia sono tenute, entro 6 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, alla produzione alla stazione appaltante della:

  • relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
  • di una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità,
  • di una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La violazione dell’obbligo prevede l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto per il contratto di appalto. La violazione dell'obbligo del rapporto di genere determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

 

Per tali imprese (da 15 a 50 dipendenti) sono previste ripercussioni sul contratto di appalto, in caso di inosservanza. Il regime sanzionatorio trova applicazione nei confronti dell'azienda appaltatrice in caso di:

  1. mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
  2. mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
  3. mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne (di cui parliamo più avanti).

 

Per tutte le fattispecie citate è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale. Per la fattispecie di cui alla lettera A) è prevista anche l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento.

 

Bandi di gara. Clausole contrattuali obbligatorie

Le linee guida recepiscono quanto previsto nell’art. 47 sui requisiti necessari e su ulteriori requisiti premiali che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara per garantire l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani under 36 e di donne. Questo “pur tenendo conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro”. Queste regole, è bene precisarlo, riguardano tutte le imprese con più di 15 dipendenti

È stabilito che costituiscano requisiti necessari dell'offerta:

  1. l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  2. l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

È da evidenziare come le linee guida pongano molta cura nella definizione della metodologia da utilizzare per definire la quota del 30% delle assunzioni da destinare, rispettivamente, a occupazione giovanile e femminile.

Quindi, al fine di evitare le pesanti penali che a norma di legge la stazione appaltante dovrà applicare in caso di inosservanza dei parametri occupazionali suindicati, molta attenzione dovrà quindi essere prestata dalle imprese aggiudicatarie sulle assunzioni che dovranno operare per lo svolgimento dell’appalto.