Sebbene la CIGO non sia stata specificatamente interessata dalle modifiche introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali (legge di bilancio 2022), l’intervento in oggetto, va interpretato alla luce dell’impatto generato in termini più generali dalla riforma richiamata, prevedendo che:
Ø per il 2022 la fattispecie della “crisi di mercato” si configura in presenza di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 1, che aggiunge nuovo comma 3-bis all’art. 3 del precedente DM);
Ø d’ora in poi la fattispecie della “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione di materie prime necessarie per la produzione (art. 2, che aggiunge nuovo comma 1-bis all’art. 5 del precedente DM). La difficoltà di reperimento si configura anche quando diventi anti-economico continuare la produzione a causa del rilevante costo della fonte energetica.
Nella relazione tecnica dettagliata da presentarsi, come noto, in sede di domanda andranno documentate tali oggettive difficoltà economiche e la loro relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità al datore di lavoro.
Nota bene. Le causali CIGO sono applicabili anche in caso di attivazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) per riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa. Conseguentemente si ritiene che tali nuove casistiche di intervento siano utilizzabili anche in caso di aziende soggette a FIS.