Il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, all’articolo 1, comma 2, prevede che le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale e che in dette vie d’acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, è vietato il transito di navi aventi determinate caratteristiche dimensionali.
Il successivo comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021 dispone l’erogazione di misure di sostegno al reddito a favore di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti di cui al medesimo comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia.
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:
- lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data del 22 dicembre 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
- lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.
I lavoratori sopra elencati, per accedere all’indennità onnicomprensiva, devono essere stati impiegati dai seguenti soggetti:
- gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b), del medesimo decreto-legge n. 103 del 2021;
- imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo;
- imprese esercenti i servizi di cui all’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994 (servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio);
- imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 36 del Codice della navigazione (concessionari di beni del demanio e di zone di mare territoriale);
- imprese autorizzate a operare ai sensi dell’articolo 68 del medesimo Codice della navigazione;
- imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.