Come indicato nel numero 11/22 di questa Newsletter il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 è intervenuto disponendo che per i lavoratori del comparto sanitario e socio sanitario l’obbligo vaccinale, stabilito dagli articoli 4, 4-bis e 4 ter del D.L. 44/2021 quale condizione per l’accesso per l’accesso ai luoghi di lavoro, permane fino al 31.12.2022, per le seguenti categorie di lavoratori.
Le categorie interessate sono:
- Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4)
- Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (art. 4-bis)
- Lavoratori delle strutture di cui all'articolo 8ter del Dlgs 502/1992 (art. 4-ter)
Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni) in:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Per questi lavoratori il D.L. 24/22 dispone la cessazione temporanea della sospensione nel “caso di intervenuta guarigione”. La sospensione riprende se, alla scadenza del termine “in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”, l’interessato ometta di inviare il certificato di vaccinazione.
Sulle modalità con le quali applicare tale disposizione e più in generale su come gestire l’obbligo vaccinale anche in altre situazioni specifiche sulle quali si sono create nel tempo alcune perplessità applicative da parte degli Ordini professionali incaricati dei provvedimenti di sospensione dei propri iscritti non in regola con l’obbligo vaccinale anti Covid, il Ministero della Salute ha inviato, il 30 marzo scorso, una nota dettagliata agli Ordini in cui vengono chiariti diversi aspetti delle normativa relativa a obblio e sospensione
In particolare il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti su 4 questioni.
1) Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo. Il Ministero ha confermato che per quanto riguarda l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.
2) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2
Il Ministero ha confermato che per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione. Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose).
In sintesi, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni)
3) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose
Il Ministero della salute ha chiarito che nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo.
Anche in questo caso è evidente che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
Pertanto, sia nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.
4) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, il ministero ha chiarito che non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.
Per coloro che sono già sospesi, in quanto inadempienti, il Legislatore è ora intervenuto con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, introducendo l’ipotesi di cessazione temporanea degli effetti del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione. L’art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), ha disposto, proprio ad integrazione del comma 5 dell’articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Per quanto appena illustrato, si potrebbe ritenere che anche gli altri lavoratori del settore sanitario e socio sanitario indicati nel D.l. 44/2021 e cioè:
- gli operatori di interesse sanitario,
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità,
- i lavoratori delle strutture di cui all'articolo 8ter del Dlgs 502/1992,
per i quali è previsto l’obbligo vaccinale come requisito essenziale per esercitare l’attività lavorativa, siano soggetti alle stesse regole che il Ministero della Salute ha disposto nella sua nota per gli esercenti professioni sanitarie.
Riteniamo che sia onere del lavoratore, informare il datore di lavoro dell’avvenuta guarigione e di chiedere a quest’ultimo la cessazione del provvedimento di sospensione per la riammissione in servizio.
Si porrà per il datore di lavoro - o il responsabile della struttura - il problema della verifica della scadenza del termine dei 90/120 giorni nel rispetto della privacy. In merito sembra che, a differenza dell’app Verificac-19, l’applicazione messa a disposizione dall’INPS (Green Pass50+), rilevi un segnale rosso superati i 90 giorni con la verifica del green pass da guarigione.
Ricordiamo anche la possibilità di effettuare una verifica del Green Pass cartaceo, su comunicazione del dipendente: non nascondiamo comunque che la gestione di tale informazione in capo al datore di lavoro, non sia scevra da criticità.
Infine è consigliabile che i datori di lavoro (o i responsabili di struttura) predispongano una informativa da affiggere in bacheca o da consegnare ai lavoratori contenente le disposizioni sopra riepilogate.