Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni, entro 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.