Conversione in legge Decreto Sostegni ter. Esonero contributivo per agenzie viaggi e accesso agevolato agli ammortizzatori sociali

Conversione in legge Decreto Sostegni ter. Esonero contributivo per agenzie viaggi e accesso agevolato agli ammortizzatori sociali

È stata pubblicata la legge n. 25 del 28 marzo 2022 di conversione del  Decreto Legge 4/2022 (Sostegni-ter). Evidenziamo due disposizioni: l’esonero contributivo agenzie di viaggi e dei tour operator e l’agevolazione per l’accesso agli ammortizzatori sociali per alcuni settori.

giovedì 7 aprile 2022

Esonero contributivo agenzie di viaggi e dei tour operator

Per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è previsto un esonero contributivo fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 fruibile entro il 31-12-2022. Sono esclusi i premi e i contributi Inail.

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La normativa non è operativa in quanto l'esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Si dovrà quindi attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

 

Ammortizzatori sociali

L’articolo 7 del Decreto, contenente le norme in materia di ammortizzatori sociali ha previsto un  beneficio per le aziende di determinati settori, prevede, in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo (ormai concluso) dal 1° gennaio  2022  fino  al  31  marzo  2022, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, Dlgs 148/2015. Rispetto alla norma originaria in fase di conversione è stata notevolmente ampliata la platea dei destinatari con la modifica dell’allegato n. 1 (l’elenco dei codici Ateco è riportato alla fine della Newsletter).