Con la circolare n. 62 del 14-4-2021 l’INPS aveva introdotto nuove modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale Covid tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig prevedendo una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico o con il modello “SR41”.
La scelta doveva essere operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento per i periodi decorrenti da “aprile 2021”. Con il messaggio 3556/2022 il periodo transitorio, nel quale entrambi i sistemi coesistono, era stato prorogato fino al 31-12-2021.
Ora l’INPS con il messaggio n° 1320 del 23-03-2022 prevede un’ulteriore proroga stabilendo che le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.
In ogni caso, si ricorda che restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Parimenti, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato”.