Il decreto ministeriale n. 31/2022 stabilisce che per lavoro intermediato da una piattaforma digitale si intende “la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione”.
Con il Decreto Legge 152/2021 è stato previsto che anche in caso di instaurazione del rapporto “di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro”.
La comunicazione dovrà essere gestita attraverso il modello Uni-piattaforme tramite l’applicativo che sarà a breve disponibile su Servizi Lavoro. Per quanto riguarda i termini di invio, il decreto ministeriale stabilisce che
- per le prestazioni di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, resta valido il termine ordinario di invio della relativa comunicazione (il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto)
- per le prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, l'invio dovrà essere eseguito entro il ventesimo giorno del mese seguente. Quindi sembra che si dovrà utilizzare in ogni caso il modello Uni-piattaforme, ma con termini differenziati.
Le informazioni trasmesse saranno condivise con l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps, l'Inail, le Regioni e le Province autonome e con il ministero dell'Interno (solo in caso di stranieri).