L'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, espressamente dispone che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile - il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie (servizi di protezione civile, compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, biblioteche, musei e aree archeologiche dello Stato, per le quali tali disposizioni non si applicano in presenza di particolari esigenze) va goduto:
a) per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione;
b) per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
In base al co. 2 del citato articolo 10, il menzionato periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per le ferie maturate dal lavoratore nell'anno 2020, i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione - termine entro il quale vanno godute le ulteriori 2 settimane di ferie - scadrà il prossimo giovedì 30 giugno 2022.
Sanzioni per mancata fruizione
In caso di mancata fruizione (con l'eccezione dei motivi non ascrivibili a responsabilità del datore quali, per esempio, gravidanza e/o malattie di lunga durata) si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18-bis del sopra citato D.Lgs. n. 66/2003, con il possibile raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui, nei 3 anni precedenti, il datore sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Contributi Inps sulle ferie non godute
L’INPS ha stabilito che il momento in cui sorge l’obbligo contributivo sui compensi maturati dal lavoratore per ferie ancora da godere coincide con il termine per la fruizione delle stesse fissato dalla legge o dalla contrattazione.
Oltre alla contrattazione collettiva l’INPS ha ammesso anche i regolamenti aziendali e/o patti individuali tra le norme che permettono di spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell’obbligo contributivo.
In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali e/o patti individiali la scadenza della obbligazione contributiva è fissata al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Quindi le ferie maturate nel 2020 non godute alla data del 30 giugno 2022 saranno soggette a contribuzione da versare alla scadenza dei versamenti f24 del mese di agosto 2022.
NOTA BENE. Nei casi in cui vi fosse la concreta difficoltà a far fruire dell’intero monte residuo entro il termine legale o quello contrattuale potrebbe essere utile, al fine di evitare l’assoggettamento contributivo, valutare la definizione di un accordo con i lavoratori interessati che preveda uno spostamento del termine legale o contrattuale.
Ricordiamo che nel caso in cui il godimento delle ferie avvenga successivamente al pagamento dei contributi, il datore di lavoro recupera attraverso il flusso Uniemens la contribuzione già versata a fronte della modifica in diminuzione dell’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute.
Si precisa che
- l’assoggettamento a contribuzione si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge. (Nota Ministero del lavoro del 26 ottobre 2006, n. 5221).
- nelle ipotesi d’interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste dalla legge (malattia, infortunio, maternità), verificatesi nel corso del termine di 18 mesi, lo stesso rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo. Tale termine riprenderà a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa (Messaggio 3 luglio 2006, n. 18850).
Riepilogo scadenze da rispettare
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30-giu-22
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termine del periodo di possibile godimento delle ferie del 2020
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18 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione delle ferie
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22-ago-22
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pagamento dei contributi su ferie non godute nel 2020
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possibile recupero dei contributi al momento del godimento effettivo
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31-dic-22
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fruizione di almeno 2 settimane dell’anno 2022
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concordando il periodo fra le parti
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dal 1-gen- 23
al 30-giu-2024
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fruizione del secondo periodo di due settimane di ferie (eventualmente ancora non goduto nel 2022)
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30-giu-24
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termine del periodo di possibile godimento delle ferie del 2022
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18 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione delle ferie
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NOTA BENE. Analoghe attenzioni dovranno essere poste in merito alla fruizione dei permessi retribuiti maturati e non ancora goduti. Ricordiamo però che, a differenza delle ferie, in questo ambito il termine per la fruizione (e, in taluni casi, anche del pagamento) è stabilito unicamente dai contratti collettivi. Conseguentemente ogni datore di lavoro è tenuto a verificare la specifica regolamentazione contenuta nel CCNL applicato.