L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, aveva previsto la possibilità di sterilizzare le perdite emerse dai bilanci 2020 fino al quinto esercizio successivo (ovvero all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2025, che si terrà nel 2026).
Con la conversione del Decreto Milleproroghe, l’art.3 comma 1-ter del D.L. 228/2021 modifica tale disposizione estendendo tale possibilità alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021.
Il periodo di sospensione per la copertura delle perdite generate nel 2021 e cristallizzate è da intendersi autonomo rispetto a quello entro cui coprire le perdite generate nei bilanci 2020, quindi le perdite 2021 sono sterilizzate fino all’approvazione del bilancio 2026 (che si terrà ad aprile-giugno 2027).
Anche per tali perdite, quindi:
- non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile: in sostanza, in relazione alla perdita maggiore di 1/3 del capitale dell’esercizio 2020 rinviata a nuovo, non sussiste l’obbligo per l’assemblea che approva il bilancio 2021 di ridurre il capitale in proporzione alla perdita. Di conseguenza, non sussiste neanche l’obbligo per gli amministratori e i sindaci di chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c..
Nello specifico, alle società cooperative:
- si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 2446, primo comma, e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. (vale a dire gli “obblighi informativi”, non soggetti a sospensione secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 23/2020),
- si applica esclusivamente la parte dell’art.6, D.L. 23/2020, che “sterilizza” l’operatività della causa di scioglimento della società per perdita dell’intero capitale sociale di cui all’art.2545-duodecies, c.c.,
- NON si applicano le restanti prescrizioni contenute nelle medesime norme, nonché quelle contenute negli artt. 2447 e 2482-ter,c.c..