RIVALUTAZIONE BENI E DELLE PARTECIPAZIONI

RIVALUTAZIONE BENI E DELLE PARTECIPAZIONI

martedì 29 marzo 2022

L’art. 1-bis del D.L. n.41/2021, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto una modifica che riguarda la rivalutazione generale dei beni d’impresa, disciplinata dall’articolo 110 del DL n. 104/2020 (decreto “Agosto”).

Nello specifico, è stato introdotto un nuovo comma che consente alle imprese di effettuare la rivalutazione anche nel “bilancio dell’esercizio immediatamente successivo” a quello indicato nel comma 2 dell’articolo 110, in sostanza:

  • per le società con esercizio “solare”, coincide con il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021;
  • per le società che hanno esercizio sfalsato, fa riferimento al bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso nel 2021.

Risulta possibile, come in precedenza, rivalutare singoli beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Quindi a titolo esemplificativo risultano rivalutabili: terreni; fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, know-how, software e partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Questa volta, però, l’agevolazione introdotta dal decreto Agosto è limitata ai soli fini civilistici, con esclusione della possibilità di riconoscere i maggiori valori anche ai fini fiscali.

La rivalutazione avrà quindi soli effetti civilistici, con lo scopo di rafforzare il patrimonio netto delle aziende appartenenti al tessuto imprenditoriale italiano, in modo da affrontare nel miglior modo possibile eventuali perdite d’esercizio generate dal rallentamento del business causato dalla pandemia COVID 19, attraverso la scrittura di una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto delle società.

 

Con la circolare n. 6/E del 2022, poi l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuti nell’art. 110 del decreto Agosto.

Questa norma ha dato ingresso alla disciplina del riallineamento, vale a dire la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020.

La disciplina prevede che la facoltà di rivalutazione opera sia solo sul piano civilistico che anche su quello fiscale, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 3 per cento per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Questa disciplina nasce dall'esigenza civilistica di derogare ai criteri ordinari di valutazione al costo dei beni materiali e immateriali nella rappresentazione in bilancio, a cui si aggiunge la facoltà di ottenere, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il riconoscimento / affrancamento, anche ai fini fiscali, dei maggior valori emergenti dalla rivalutazione.

Dal punto di vista fiscale, il saldo attivo di rivalutazione si configura - in assenza dell’affrancamento - come una riserva in sospensione d’imposta. Conseguentemente, l’eventuale utilizzo di tale saldo di rivalutazione a copertura delle perdite riportate a nuovo non rappresenta un fenomeno rilevante ai fini della sua tassazione perché da tale utilizzo non consegue alcun effetto distributivo nei confronti di soci e/o di partecipanti.