Il D.L. 146/2021 dispone il divieto, anche per l’anno 2022 , di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni, erogate nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, anche per l’anno 2022, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/ consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo , ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio, e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.
Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere 2 ipotesi:
1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa deve essere trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese devono essere comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
- i dati relativi alla spesa sanitaria devono essere inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- i dati relativi alle spese non sanitarie devono essere comunicati con il codice AA “altre spese”.
Sia nel caso 1) sia nel caso 2) l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico (secondo le indicazioni contenute nell’art. 21 D.P.R. 633/1972)
Soggetti esclusi
Si segnala che dal 2019 (invio da effettuarsi nel 2020) è stato ampliato l’elenco dei soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema STS, includendo gli iscritti negli albi delle professioni sanitarie e in quello dei biologi.
Anche per tali soggetti è in vigore, per l’anno 2022, l’esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Pertanto, anche tali operatori devono continuare a emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
Fatturazione spese sanitarie a compagnie assicurative
Le fatture emesse nei confronti delle compagnie assicurative devono essere emesse in formato elettronico via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.
Al contempo, al fine di garantire eventuali esigenze gestionali di dette compagnie, le parti possono comunque adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (a esempio: numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata).