Il D.L. 34/2019 ha esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente adottata solo per alcuni registri Iva. Tale novità non è stata accompagnata dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
Libri e registri contabili
Registri IVA:
- Fatture emesse.
- Fatture di acquisto.
- Corrispettivi
Registri previsti dal Codice civile:
- Libro giornale.
- Conti di mastro.
- Libro inventari
Beni ammortizzabili:
- Registro beni ammortizzabili.
Magazzino:
Conservazione
Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, sino alla definizione dell’eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d’imposta.
Cartacea
La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei.
La tenuta dei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Elettronica
In caso di tenuta della contabilità con strumenti informatici, gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, sono assolti, mediante
apposizione, con periodicità annuale, della marcatura temporale e della firma digitale del professionista o dell’imprenditore (o di altro soggetto da questi delegato).
Per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il processo di conservazione sostitutiva deve essere effettuato entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
Bollatura e numerazione
Gli obblighi di bollatura delle pagine e di numerazione preventiva sono dovuti per i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.) e per alcuni registri previsti da alcune norme speciali.
L’obbligo della bollatura, originariamente previsto per tutti i libri contabili (tranne che per i conti di mastro e il libro dei beni ammortizzabili), è venuto meno nel 2001 per i registri di natura fiscale e per il libro giornale e per quello degli inventari
Forma
L’art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici.
Se si opta per la tenuta della contabilità con strumenti informatici, gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale.
Stampa libri e registri tenuti in modalità elettronica
Su supporto cartaceo
L’art. 7, c. 4-ter del D.L. 10.06.1994, n. 357 prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, purché i dati stessi siano aggiornati, disponibili e stampabili in sede di controlli e ispezioni contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza
Nessun termine fisso per la stampa
Con la conversione in legge del c.d. “Decreto fiscale 2018” è stato aggiunto il c. 4-quater all’art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, che prevede un’espressa deroga all’obbligo di stampa di cui al richiamato c. 4-ter.
In base a tale deroga la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
La deroga, che nella formulazione originaria del citato comma 4-quater era riferita unicamente ai registri Iva delle fatture emesse e ricevute, è stata da ultimo estesa dapprima ai registri Iva dei corrispettivi e poi a “qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto”
Imposta di bollo
Il superamento dell’obbligo periodico di stampa di tutti i registri e libri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato accompagnato dall’adozione di una specifica disciplina in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta stessa.
Pertanto, occorre interrogarsi sulle modalità per assolvere l’imposta di bollo con riferimento, in particolare, al libro giornale e al libro degli inventari.
Imposta di bollo su libri contabili
Il superamento dell’obbligo periodico di stampa di tutti i registri e libri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato accompagnato dall’adozione di una specifica disciplina in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta stessa.
Pertanto, occorre interrogarsi sulle modalità per assolvere l’imposta di bollo con riferimento, in particolare, al libro giornale e al libro degli inventari.
L’Amministrazione Finanziaria ricorda che l’obbligo di assolvere l’imposta sulle scritture contabili è disciplinato dall’art. 16, lett. a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972.
Nel caso in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione
, avvenga in modalità elettronica, occorre far riferimento all’art. 6, c. 1 D.M. 17.06.2014. Pertanto, è dovuta
l’imposta di bollo ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica, da versare mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo 2501 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.