Ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024 (2025 nella versione superbonus del 110%-70%-65%), spese per determinati interventi possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per il c.d. "sconto sul corrispettivo". Si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le detrazioni edilizie per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, sono le seguenti:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Visto di conformità e congruità delle spese
Nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, il contribuente deve richiedere il visto di conformità ed i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:
- gli interventi classificati come attività di edilizia libera;
- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro,
fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate".
Cessioni ulteriori dei crediti d’imposta
In alcuni casi, i fornitori che hanno effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta ad altri soggetti.
- il fornitore può cedere il credito di imposta, che ha maturato con l'applicazione dello sconto sul corrispettivo, a qualsivoglia soggetto terzo, ivi comprese banche e intermediari finanziari (prima cessione), dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori;
- il "primo cessionario" può cedere il credito di imposta, che ha acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale (prima cessione), ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.