Le società cooperative possono accedere al credito con strumenti diversamente regolati da quelli previsti ai sensi degli articoli 2467 e 2526, cod. civ.. In buona sostanza, in ragione del patto mutualistico, possono svolgere la raccolta del risparmio dai soci, subordinato però al vincolo del rimborso integrale e incondizionato, in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale.
La nozione vigente di prestito sociale è sostanzialmente racchiusa nel provvedimento 8 novembre 2016 della Banca d’Italia, pubblicato nella G.U. n. 271/2016, secondo cui le società - comprese quelle costituite in forma cooperativa - possono raccogliere il risparmio dei soci con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, a condizione, però, che detta attività di raccolta sia stata chiaramente prevista nello statuto societario (si veda articolo 6, commi 1 e 3, deliberazione Cicr n. 1058/2005); inoltre, sia stata contemporaneamente definita in un apposito regolamento interno, dovendo soggiacere a particolari vincoli e a precise garanzie.
L’opera di revisione della disciplina in questione, a cura della L. 205/2017 - che dota l’istituto di norme idonee a garantirne maggiormente l’integrità, nonchè la tutela dei prestatori del risparmio - resta ancora, nei fatti, incompiuta. Si è, infatti, ancora in attesa della delibera Cicr che ne consentirà la piena attuazione; delibera che era prevista inizialmente entro il 1° luglio 2018, ma che ancora non è pervenuta.
Quindi, ai sensi del ridetto provvedimento 8 novembre 2016, con cui Banca d’Italia ha aggiornato la propria circolare n. 229/1999, la raccolta del risparmio dei soci suppone, anzitutto, l’effettuazione di adempimenti a carattere generale, indipendenti dal numero dei soci che costituiscono la cooperativa, nonché indipendenti dall’ammontare del risparmio che ha raccolto:
− in primo luogo, sussiste l’obbligo della previsione statutaria in materia di raccolta del risparmio dai soci;
− in secondo luogo, sussiste l’obbligo del regolamento di gestione del prestito sociale, che, predisposto dall’organo amministrativo, deve essere approvato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2521, cod. civ., nonché, deve contenere tutte le regole per l’effettuazione della raccolta del risparmio riservata ai soci;
− in terzo luogo, sussiste il divieto di rimborso del risparmio “a vista”[1];
− in quarto luogo, sussiste il divieto di raccolta del risparmio congiunto all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. Diversamente, per esempio, la società cooperativa può collegare la raccolta del risparmio all'emissione e alla gestione di carte di riconoscimento debitamente autorizzate, che permettono ai soci di acquistare beni e/o servizi a un prezzo che viene scalato progressivamente dall’ammontare del relativo prestito;
− in quinto luogo, sussiste l’obbligo d’impiego del risparmio dei soci strettamente in funzione della realizzazione di operazioni necessarie al perseguimento degli scopi mutualistici.
La raccolta del risparmio dei soci presuppone poi l’effettuazione di adempimenti specifici, dipendenti sia dal numero dei soci che costituiscono la base sociale della cooperativa finanziata, sia dall’ammontare del risparmio che è stato raccolto.
Sinora, le imprese cooperative costituite da più di 50 soci, così come quelle costituite da meno di 50 soci, possono effettuare la raccolta del risparmio senza fornire apposite garanzie, a condizione, però, che per le prime, diversamente dalle seconde, l’ammontare complessivo della raccolta non superi di 3 volte il patrimonio netto. Tuttavia, una volta che tale limite è stato superato, all’impresa cooperativa è sufficiente aderire a uno schema di garanzia dei prestiti sociali, dotato delle caratteristiche previste al paragrafo 3.1, sezione V, provvedimento 8 novembre 2016 della Banca d’Italia, che, in particolare, prescrive l’ottenimento “della garanzia personale o garanzia reale finanziaria” rilasciata da soggetti vigilati, in modo tale da assicurarne la copertura per almeno il 30% dell’importo raccolto, che in ogni caso non può superare di 5 volte il patrimonio netto[2].
Sinora, le imprese cooperative costituite da più di 50 soci, devono, altresì, riportare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio, e nelle apposite relazioni redatte semestralmente dagli amministratori, almeno le informazioni seguenti:
− in primo luogo, l'importo complessivo del prestito raccolto alla data di riferimento, rapportato al patrimonio netto;
− in secondo luogo, nell’ipotesi in cui l'importo complessivo del prestito raccolto superi di 3 volte il patrimonio netto, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
− in terzo luogo, il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie prestate;
− in quarto luogo, nell’ipotesi d’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 27, D.Lgs. 127/1991, la redazione di un prospetto che illustri l’ammontare del patrimonio netto, rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate, che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato, rapportato all’importo complessivo del prestito raccolto;
− in quinto luogo, l’indice di struttura finanziaria, che si ricava dal rapporto fra il patrimonio netto, comprensivo dei debiti a medio e lungo termine, e l’attivo immobilizzato. Allo scopo di favorirne la comprensione, l’indice di struttura finanziaria deve essere così commentato negli allegati al bilancio d’esercizio: “Un indice di struttura finanziaria > 1 (<1) evidenzia situazioni di (non) perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della cooperativa”.
Si ricorda che il mancato rispetto dei suesposti limiti patrimoniali è sanzionato penalmente dalle norme sull’abusivismo bancario (artt. 130 e 131 del TUB).
Va da ultimo specificato che l’importo del prestito sociale, raccolto individualmente da ciascun socio, è vincolato, analogamente, al rispetto di limiti precisi, ai sensi dell’art. 13, DPR 601/73, elevati dall'art. 10, L. 31 gennaio 1992, n. 59. Come risaputo, detto importo è soggetto anche a rivalutazione triennale, con decreto ministeriale, ex art. 21, comma 6, legge n. 59/92, in base ai dati Istat. Eventualmente, in mancanza di apposito provvedimento ministeriale[3] e tenuto conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996, i nuovi limiti triennali sono adeguati automaticamente, essendo note le percentuali “delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istat”.
Cosicchè, i nuovi limiti per il triennio 2022 – 2023 – 2024, applicabili dal 1° gennaio 2022, note le percentuali ridette, sono i seguenti:
- Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione: € 76.163,77 (nel triennio 2019-2020-2021, pari a € 74.595,58);
- Per i soci delle altre cooperative: € 38.081,88 (nel triennio 2019-2020-2021 pari a € 37.297,79).
[1] Consiste nel rimborso del risparmio su richiesta del socio depositante, in qualsiasi momento, senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore, oppure, nell’ipotesi di preavviso pari o superiore a 24 ore, su richiesta del socio depositante contestualmente alla richiesta di rimborso o prima di 24 ore dal preavviso.
[2] Il patrimonio di riferimento, ai fini del calcolo del triplo o del quintuplo, è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato ed è costituito dall’ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili. Sono disponibili anche le riserve che, in base a norma di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.
[3] L’ultima rivalutazione ufficiale è avvenuta con D.M. del 1° aprile 2005. Successivamente, nessun decreto è stato emanato.