Decreto Legge con le misure per la cessazione dello stato di emergenza covid

Decreto Legge con le misure per la cessazione dello stato di emergenza covid

E’ stato pubblicato il D.L. 24 del 24 marzo 2022, con le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto al COVID-19 a seguito della cessazione il 31 marzo prossimo dello stato di emergenza. In questo articolo esaminiamo le misure di interesse per i datori di lavoro.

lunedì 28 marzo 2022

Lo stato di emergenza non è stato prorogato oltre il 31marzo 2022, anche se come vedremo, alcune norme sono state prorogate oltre questo termine. Segnaliamo subito che, a differenza di quanto anticipato dalla stampa, molti articoli sono entrati in vigore il 25 marzo e non il 1° aprile.

 

Mascherine chirurgiche

Fino al 30 aprile sull'intero territorio nazionale le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) (articolo 74 comma 1 Dlgs 81/2008). Il provvedimento vale per tutti i lavoratori compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Ai sensi dell’articolo 77 comma 3 del Dlgs 8 il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

 

Utilizzo della certificazione verde nei luoghi di lavoro

Su questo tema il decreto mantiene una situazione diversificata tra i diversi settori, ma soprattutto per alcune categorie mantiene l’obbligo di vaccinazione anche se, per l’accesso ai luoghi di lavoro, è sufficiente la certificazione base.

Ai sensi dell’articolo 6 comma 8 che  modifica articolo 9sexies Dl 52/2021 dal 25 marzo al 30 aprile 2022 per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro è necessaria (e sufficiente) la certificazione verde base. È questo uno dei casi in cui la norma entra in vigore immediatamente e non il 1° aprile.

 

Questa norma (accesso ai luoghi di lavoro con Green Pass base dal 25 marzo al 30 aprile) vale anche per

  • i lavoratori ultracinquantenni
  • il personale scolastico, incluso quello docente ed educativo e comprese le scuole paritarie e non paritarie e gli asili nido
  • il personale dei comparti difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale
  • il personale attivo all’interno degli istituti penitenziari alle dirette dipendenze del DAP e del Dipartimento Giustizia minorile e di comunità.

 

ATTENZIONE. Per gli operatori del settore sanitario e socio-sanitario invece valgono norme specifiche (riportate al punto successivo) in quanto, per queste categorie la vaccinazione resta fino al 31 dicembre 2022 requisito essenziale per l’esercizio della professione.

 

Operatori dei settori sanitario e socio-sanitario. Obbligo vaccinale per lavorare.

L’obbligo vaccinale rimane, fino al 31.12.2022, condizione per l’accesso per l’accesso ai luoghi di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori.

 

  1. Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (compresi gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.

 

  1. Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. L’obbligo sussiste per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

 

  1. Lavoratori delle strutture di cui all'articolo 8ter del Dlgs 502/1992, quindi il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni) in:
    • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
    • strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
    • strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
    • studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

 

ATTENZIONE. L’articolo 8 interviene sul comma 5 dell’articolo 4 del Dl 44/2021 dispone la cessazione temporanea della sospensione nel “caso di intervenuta guarigione”. Tale disposizione si estende non solo per il personale sanitario e gli esercenti professioni sanitarie, ma anche alle summenzionate categorie b) e c) .

La sospensione riprende se, alla scadenza del termine “in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”, l’interessato ometta di inviare il certificato di vaccinazione.

 

Operatori della scuola, comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale, istituti penitenziari, università.

Il nuovo articolo 4 ter.1 del Dl 44 mantiene l’obbligo vaccinale fino al 15-6-2022 per le categorie:

  1. personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;
  2. personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
  3. personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  4. personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

 

Nota bene. La norma non prevede però che la vaccinazione sia requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. Quindi per questi lavoratori l’accesso al luogo di lavoro sarà consentito dal 25 marzo al 30 aprile anche con il Green Pass base.

 

Personale docente ed educativo della scuola

Si ribadisce, fino al 15.06.2022, l'obbligo vaccinale con la dose di richiamo anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni vigilano sul rispetto dell’obbligo e applicano un complicato sistema che prevede questi passaggi.

  • Quando non risulti l'effettuazione della vaccinazione, nell’invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
  • In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione invito a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
  • In caso di mancata presentazione della documentazione accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e immediata comunicazione scritta all'interessato.
  • L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Anche se per questa categoria di lavoratori la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni, il Decreto consente l’accesso al luogo di lavoro con il Green Pass base.

 

Lavoro agile

Rispetto allo smart working, è prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

 

Conseguenze per il mancato possesso del green pass nel settore privato

Viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammesso considerare assenti ingiustificati i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Si rammenta che durante il periodo di assenza ingiustificata, tali lavoratori non subiscono conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

 

Sospensione e sostituzione del lavoratore senza green pass

Il DL n. 21/2022 stabilisce che, nelle imprese (a prescindere dalla dimensione), dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

 

Green pass base

Dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, solo i soggetti muniti del c.d. green pass base (ossia da vaccinazione, guarigione o test, di cui all’articolo 9-bis del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021) possono accedere

  • ai seguenti servizi e attività:
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

 

  • ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

 

Green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, solo i soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato (ossia da vaccinazione o guarigione) possono accedere ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  • per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

Inoltre, sempre fino al 30 aprile 2022, è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie  in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati e con esclusione delle abitazioni private.

L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

 

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022

  • alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione. L’isolamento cessa all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento;
  • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.