Novità per i congedi parentali

Novità per i congedi parentali

Viene modificata la normativa in merito ai permessi legge 104/1992, ai congedi parentali Covid-19 e alla fruizione del bonus baby sitter.

lunedì 31 agosto 2020

Congedo parentale Covid19 (art. 72)

Il decreto Rilancio modifica l’art. 23 del DL 18/2020, prorogando il periodo di fruizione del congedo parentale straordinario a favore dei genitori. I giorni fruibili passano da 15 a 30 complessiviindennizzati sempre al 50% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. Il periodo in cui sarà possibile usufruirne è quindi – ad oggi – dal 5 marzo al 31 luglio 2020, e quindi non più fino alla riapertura dei servizi scolastici (precedente decreto Cura Italia).

 

  • Chi avesse già fruito dei precedenti 15 giorni a disposizione potrà utilizzarne i restanti 15 giorni. 
  • Chi invece non avesse ancora fruito del congedo straordinario Covid-19 avrà diritto ad utilizzare 30 giorni, sempre entro il 31 luglio 2020. 

 

Il congedo parentale Covid-19 retribuito spetta ai genitori lavoratori dipendenti con figli fino a 12 anni. 

Il diritto all’astensione dal lavoro tutelata senza diritto all’indennità spetta invece per i genitori lavoratori dipendenti con figli da 12 a 16 anni (è stata estesa la portata della norma fino ai ragazzi di 16 anni di età e non più 14, come nel decreto precedente). Le norme di fruizione sono sempre le medesime del decreto precedente; il congedo parentale straordinario, per tutte le tipologie di beneficiari è subordinato ad alcune condizioni, che dovranno essere autocertificate al momento della presentazione telematica della domanda: 

- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; 

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; 

- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

 

Bonus baby sitter (art. 72)

In alternativa al congedo parentale Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del c.d. bonus baby sitter, anch’esso modificato dal decreto Rilancio. Il bonus baby sitter passa ora da 600 euro a 1.200 euro complessivi di importo, erogabili in più bonus. Le modifiche interessano anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS. 

Il nuovo decreto ha previsto anche la possibilità di utilizzare il bonus baby sitter per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi innovativi per la prima infanzia. In questo ultimo caso specifichiamo che la fruizione del bonus baby sitter è incompatibile con il bonus asilo nido.

Nel caso di dipendenti del settore sanitario l’importo del bonus baby sitter è innalzato a 2.000 euro. 

 

Permessi legge 104 (art. 73) 

Le nuove previsioni del decreto rilancio aggiungono ulteriori 12 giorni di permesso per assistenza ai portatori di handicap grave o da fruire da parte del lavoratore maggiorenne portatore di handicap grave, aggiuntivi ai 3 giorni mensili, da godere anche per i mesi di maggio e giugno 2020. 

Complessivamente i permessi spettanti nei due mesi sono pari a: 3 + 12 + 3 = 18 giorni (3 per ogni mese, 12 da utilizzare in totale sui due mesi). 

Resta inteso che per i genitori lavoratori di figli disabili è possibile cumulare la fruizione del congedo parentale straordinario Covid-19 (30 giorni) – in questi casi senza limiti di età dei figli – ai permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge n. 104/1992 anche se fruiti per lo stesso figlio.