Riduzione contributi per lavoratori dipendenti

Riduzione contributi per lavoratori dipendenti

L’Inps ha emanato la circolare n. 43 del 22-3-2022 che disciplina l’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi Ivs disposta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1 comma 121 Legge 234/2021). La norma è stata analizzata nel numero 2/2022 di questa Newsletter.

lunedì 28 marzo 2022

L’esonero opera a favore di tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
  • a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superi l'importo mensile di 2.692 euro,
  • maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Spetta anche agli apprendisti che potranno godere di una aliquota del 5,04% mentre sono esclusi i lavoratori domestici. Il beneficio non rientra tra gli aiuti di stato.

 

Il tetto di reddito

Nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19 per cento, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali.

Se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio. Si potranno quindi alternare mesi in cui l’esonero è applicabile e altri in cui questo non avviene in quanto non è previsto nessun tipo compensazione o conguaglio finale.

Ovviamente i minori contributi portano all’innalzamento dell’imponibile fiscale.

 

Tredicesima mensilità

Nel mese di competenza di dicembre 2022, l’esonero spetta sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

In caso di assunzione in corso d’anno, si può verificare il caso di due importi diversi con la 13ma inferiore alla mensilità corrente. Si pensi a un lavoratore assunto l’1-7-2022 con una retribuzione mensile di 4.000 euro. In base all’interpretazione dell’Inps la retribuzione mensile non gode dell’esonero, la 13ma (pari a 2.000 euro – 4.000/2) invece sì. 

 

Lavoratori cessati prima del 31 dicembre

Se il rapporto di lavoro cessa prima del mese di dicembre 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

 

Mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima

Per quanto riguarda la quattordicesima, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

Nella mensilità di competenza (ad esempio di giugno), un lavoratore potrà godere dello sgravio su stipendio e mensilità aggiuntiva sole se percepisce complessivamente fino a 2.692

In definitiva l’unico compenso che gode di un trattamento particolare è la tredicesima, in tuti gli altri casi (quattordicesima, premi, straordinari ecc.) il compenso si somma alla retribuzione e sul totale si calcola il tetto.

 

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’agevolazione

  • non assume la natura di incentivo all’assunzione e quindi non è soggetta alle condizionalità dell’articolo 31 del Dlgs 150/2015,
  • è a favore del lavoratore e non del datore di lavoro, non è quindi subordinata al possesso del Durc e non costituisce aiuti di Stato,
  • è cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

 

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle denunce contributive

Per accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare. L’esonero spettante sarà evidenziato ed esposto a parte all’interno della Denuncia Individuale.

I mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022. Si segnala che per i lavoratori cessati è necessario utilizzare la procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).