Oltre a ricordare che entro la fine del prossimo mese di giugno il Governo e le Regioni dovranno concludere un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini extracurriculari, l’Ispettorato fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni già vigenti a partire dal 1° gennaio 2022 circa:
- l’indennità di partecipazione;
- il ricorso fraudolento al tirocinio;
- la comunicazione al Centro per l’impiego;
- gli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Indennità di partecipazione
Al tirocinante deve essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione.
Ne consegue che la mancata corresponsione comporta, a carico del trasgressore, una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Ricorso fraudolento al tirocinio
Il comma 723 stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente Il ricorso fraudolento al tirocinio comporta l’applicazione, a carico del soggetto ospitante, della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
La condotta fraudolenta verrà valutata, ad oggi, in base alle normative regionali vigenti e alle istruzioni contenute nella Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 8 del 18 aprile 2018.
Comunicazione al Centro per l’impiego
L’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego riguarda i soli tirocini extracurriculari.
Obblighi in materia di salute e sicurezza
Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Vengono pertanto applicate al tirocinante le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
Nuove linee guida
L’INL precisa che sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle nuove linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.