Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

In evidenza due sentenze della Cassazione: la prima riguarda l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura e mantenimento degli indumenti di lavoro se considerabili DPI, la seconda sancisce l’obbligo di indicazione dei periodi di assenza per il superamento del comporto.

lunedì 28 marzo 2022

Spetta al datore di lavoro provvedere a lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro

Corte di Cassazione Ordinanza n. 8042 dell’11 marzo 2022

 

Spetta al datore di lavoro fornire e mantenere in stato di efficienza gli indumenti da lavoro del lavoratore. Sul datore gravano gli obblighi di fornitura, mantenimento e lavaggio degli indumenti da lavoro, che rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione individuale, in quanto idonei a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi legati all’espletamento della prestazione lavorativa. Per la Cassazione, infatti, la nozione di DPI ricomprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio in concreto idoneo a costituire una barriera protettiva rispetto ai rischi per salute e sicurezza del lavoratore, conformemente all’articolo 2087 del codice civile.

 

Superamento del comporto: licenziamento legittimo solo se vengono indicate le assenze

Corte di Cassazione Sentenza n. 8628 del 16 marzo 2022

 

ll lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto ha diritto alla reintegra e al risarcimento del danno quando Il datore di lavoro non indica i singoli giorni di assenza, ma solo un unico periodo di malattia e quindi non risulta consumato il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal contratto collettivo.

Laddove infatti il comporto sia superato per sommatoria, essendo realizzate assenze plurime e frammentate, occorre la specificazione dei giorni nella lettera di licenziamento. La mancata indicazione violerebbe il principio di immodificabilità delle ragioni posto a garanzia del lavoratore.