Ccnl dei dirigenti dell'agricoltura. Rinnovo

Ccnl dei dirigenti dell'agricoltura. Rinnovo

Il 23 febbraio 2022 è stato rinnovato il Ccnl per i dirigenti dell'agricoltura. Sono previsti incrementi contrattuali pari euro 100,00 dal 1° marzo 2022 ed euro 75,00 dal 1° ottobre 2022, un fondo per la formazione continua e l’ obbligo di una copertura assicurativa a favore del dirigente.

mercoledì 23 marzo 2022

Decorrenza e durata

Il nuovo accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024 salvo le diverse decorrenze indicate nei singoli articoli. La parte economica ha invece validità biennale e scade il 31 dicembre 2022. Non sono previste erogazioni a titolo di una tantum o arretrati.

 

Sfera di applicazione

Le Parti prevedono ampliamento della sfera di applicazione del contratto, che ora ricomprende anche frantoi e aziende di coltivazioni idroponiche.

 

Trattamento economico

Vengono inseriti i seguenti incrementi di retribuzione contrattuale:

I nuovi minimi dunque sono i seguenti:

 

Livello

Minimi dal 1° marzo 2022

Minimi dal 1° ottobre 2022

Dirigenti

4.480,00

4.555,00

 

Indennità di trasferta

Con decorrenza 1° marzo 2022 viene riconosciuta

  • una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso spese, con decorrenza 1° marzo 2022, da calcolarsi sulle spese di vitto alloggio e viaggio;
  • un’indennità giornaliera pari ad euro 15,00, elevata ad euro 25,00 in caso di trasferta all’estero.

 

Copertura assicurativa

Le Parti introducono l’obbligo di prevedere una copertura assicurativa a favore del dirigente per responsabilità civile verso terzi legata allo svolgimento delle mansioni espletate.

 

Altre novità dell'accordo

  • Viene individuato il fondo per la formazione continua (For.Agri), alimentato da un contributo (a carico del datore di lavoro) pari allo 0,30% della retribuzione del dirigente. Tale contributo non determina un aumento del costo per l’azienda in quanto viene stornato da quanto dovuto all’INPS sul contributo per la disoccupazione
  • In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dirigente spetta il trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro accantona presso l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (Enpaia).
  • Aggiornato il limite massimo annuo del premio della polizza assicurativa a carico del datore di lavoro a copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo. L'importo passa da 60 euro a 70 euro annui.

 

Assistenza sanitaria dei dirigenti agricoli

L'assistenza sanitaria dei dirigenti agricoli è gestita dal Fondo sanitario Impiegati Agricoli (FIA). Ad esso sono iscritti, salvo rinuncia scritta (da riproporre annualmente), i dirigenti in attività di servizio, che prestino opera retribuita alle dipendenze di imprese agricole singole o associate nonché di Istituti, Enti, Associazioni ed organismi comunque denominati, operanti nel settore economico dell'Agricoltura, cui si applica il CCNL per i Dirigenti dell'Agricoltura.

Attenzione. In base al Regolamento del Fondo in vigore dal 1° gennaio 2019, la rinuncia deve essere inviata (via raccomandata AR, come richiesto dal Regolamento, o PEC) al Fondo e al datore di lavoro

  • entro 6 mesi dalla data di assunzione per i nuovi assunti, ed
  • entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.

Ai sensi dell’art. 33 del CCNL la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari ad euro 520,00 annui. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il versamento dell'intera contribuzione in 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno. La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto del dirigente, dietro sua specifica autorizzazione, verrà trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, da evidenziare appositamente nel prospetto paga.