Esonero contributivo per i settori agrituristico e vitivinicolo

Esonero contributivo per i settori agrituristico e vitivinicolo

Il messaggio Inps n. 1216 del 16-3-2022 fornisce, a distanza di molti mesi, le istruzioni per la presentazione delle domande per l’esonero contributivo per le aziende appartenenti a determinate filiere agricole di cui all’articolo 70 del Dl 73/2021.

mercoledì 23 marzo 2022

L’esonero riguarda sia la contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Questi i codici Ateco delle aziende interessate contenute in un allegato alla legge.

 

01.21.00               Coltivazione di uva

11.02.10               Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20               Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05                    Produzione di birra

55.20.52               Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12               Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

 

Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

 

Per l’esame del provvedimento rinviamo alla circolare Inps n. 156/2021. Il messaggio 1216 chiarisce che l’esonero riguarda anche i datori di lavoro delle aziende DM appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei predetti codici Ateco, coerentemente con l’inquadramento aziendale (CSC).

 

Il modulo telematico per presentare la domanda è disponibile dal 17-3-2022, sia per la visualizzazione sia per la predisposizione delle bozze di domande. La predisposizione delle bozze non rileva ai fini della presentazione delle domande. Ai fini dell’accesso all’esonero è necessario che le bozze siano convalidate e inviate singolarmente.

Le domande potranno essere compilate dal 27-3-2022 e inviate entro il 26-4-2022 (30 giorni dalla data di disponibilità del modulo).

L’esonero è soggetto a limite di spesa (72,5 milioni di euro). In caso di superamento non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori e l’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda costituisce il criterio per l’individuazione delle istanze che accedono all’esonero nell’ambito del predetto limite di spesa. È quindi necessario che i datori di lavoro interessati siano tempestivi nell’invio.

 

Attraverso il modulo i datori di lavoro potranno dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea (sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19).

Ricordiamo che gli importi sono stati ridefiniti a seguito della sesta modifica al Quadro Temporaneo (Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021) e che la Commissione europea ha prorogato la concedibilità degli aiuti temporanei al 30-6-2022.

Sezione 3.1

- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Sezione 3.12

- 12 milioni di euro per impresa.

 

In caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza di questa, nel “Portale delle agevolazioni”.