Sicurezza sul lavoro. Gli obblighi a carico dei preposti

Sicurezza sul lavoro. Gli obblighi a carico dei preposti

Con le modifiche al Testo unico sicurezza sul lavoro introdotte dal decreto 146/2021, dal 21 dicembre per i datori di lavoro è diventato obbligatorio individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e dare prova di aver adempiuto, in caso di ispezione.

mercoledì 23 marzo 2022

Con l’art. 13 del D.l. 146/2021, come riscritto in sede di conversione, a partire dal 21 dicembre 2021 è operativo l’obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per effettuare le attività di vigilanza previste nel dettaglio dall’articolo 19 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008).

Riteniamo che tale adempimento debba essere effettuato in forma scritta, perché vi è la necessità di dare prova dell’adempimento in caso di ispezione o, peggio, di infortunio.

 

Figura del preposto

A norma dell’art 2, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si tratta, dunque, di un soggetto a diretto contatto con i lavoratori ma in una posizione di superiorità gerarchica conferitagli e che deve vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione affidata al dipendente.

 

I nuovi obblighi del preposto

L’art. 13 del DL 146/2021 è intervenuto sull’art. 19 del D.lgs. 81/2008 incidendo sulla disciplina delle funzioni attribuite al preposto assegnandogli un ruolo centrale di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro accanto alle figure del datore di lavoro e del dirigente.

Il nuovo art. 19, comma 1, prevede che il preposto ha il dovere di:

  1. sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
  3. intervenire per modificare il comportamento non conforme in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.
  4. interrompere l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti, nell’ipotesi in cui le sue disposizioni non vengano attuate e persista l’inosservanza rilevata. Notevole, a questo proposito, la differenza con la precedente versione del Testo unico che sul punto prevedeva, in modo molto più generico, l’obbligo del preposto di “informare i loro superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza”.
  5. interrompere se necessario l’attività in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 

È quindi opportuno (anche se non sussiste un obbligo ad hoc) che il preposto tracci in forma scritta questa attività di vigilanza, poiché potrà costituire una prova a proprio favore e anche a favore dei dirigenti, sul fatto che la sorveglianza sia sempre stata effettuata in modo efficace.

 

Sanzionabilità del preposto ed emolumento aggiuntivo

Il preposto è, altresì, passibile di sanzioni penali per le violazioni di quanto stabilito dall’art. 19, comma 1, lett. a), c), e), f) e f-bis, con l’arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro, e dell’art. 19, co. 1, lett. b), d) e g), con l’arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro.

Poiché la nuova funzione di responsabilità del preposto eccede quella finora prevista contrattualmente, il nuovo articolo 18 del testo unico stabilisce che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento, aggiuntivo alla retribuzione ordinaria, spettante al preposto per lo svolgimento delle nuove attività, per le quali non può subire pregiudizio.

 

Contratti d’appalto e subappalto

Infine, a ribadire l’importanza in materia previdenziale della figura in esame, anche la modifica dell’articolo 26 con l’introduzione del comma 8 bis, che, nell’ambito di appalti o subappalti, ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

 

Nomina del preposto

In conseguenza di quanto illustrato è necessario che le aziende abbiano provveduto:

  1. all’individuazione e la nomina dei preposti, come imposto dalla nuova formulazione dell’articolo 18 del Testo Unico.
  2. ad informare adeguatamente i preposti nominati dei loro nuovi obblighi e delle modalità di comunicazione delle violazioni

 

Nota bene. E’ del tutto evidente che entrambe le azioni vanno tracciate attraverso una verbalizzazione e una comunicazione agli interessati. L’informazione al preposto deve essere tale da consentire allo stesso di adempiere in modo corretto ai nuovi obblighi, in modo tale che l’eventuale mancato intervento in caso di violazione, non venga imputato dal preposto stesso a una carente conoscenza del nuovo assetto normativo.