CCNL Cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini. Rinnovo

CCNL Cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini. Rinnovo

Il 3 marzo scorso, è stato rinnovato il CCNL per le cooperative di lavoro edilizie, scaduto dal 1° ottobre 2020. Prevede un aumento salariale a regime di 92 euro sul parametro 100 (da riproporzionare), erogati in due tranche. La prima a marzo 2022 di 52 euro e la seconda di 40 euro a luglio 2023.

mercoledì 23 marzo 2022

Minimi tabellari per le imprese cooperative

A seguito degli aumenti di € 52 da marzo 2022 e di € 40 da luglio 2023 al parametro 100, i nuovi minimi retributivi risultano i seguenti:

 

Livelli

Importi mensili

 

Dal 1.3.2022

Dal 1.7.2023

8Q

2.412,99

2.512,99

8

2.412,99

2.512,99

7Q

2.022,90

2.106,90

7

2.022,90

2.106,90

6

1.737,34

1.809,34

5

1.475,56

1.536,76

4

1.321,69

1.376,29

3

1.229,41

1.280,21

2

1.103,92

1.149,52

1

965,21

1.005,21

 

N.B. Livv. 8Q e 8: lavoratori assunti ante 1º luglio 2018, ad esaurimento, da tale data il livello è soppresso.

 

Anzianità professionale edile

Le parti si impegnano ad approvare lo Statuto del Fondo FNAPE entro il 15 marzo 2022, per permettere la sua istituzione dal 1° aprile 2022.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in vigore automaticamente le nuove aliquote Ape regionali.

Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di 140 ore, dal 1° ottobre 2023 su un minimo di 150 ore e dal 1° ottobre 2024 su un minimo di 160 ore.

 

Contributo all'Ente formazione e sicurezza

Dal 1° ottobre 2022 il contributo all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1% (di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza).

Eventuali riserve generate dall'aumento del contributo saranno utilizzate per incrementare la formazione e le premialità.

 

Premio di ingresso

Dal 1° marzo 2022 viene istituito un premio di ingresso per i soggetti di età inferiore ai 29 anni, assunti come operai per la prima volta nel settore, con permanenza di almeno 12 mesi nella stessa impresa.

Il premio è pari a € 100, non incidente sugli istituti retributivi legali e contrattuali, compreso il t.f.r. e sarà erogato al termine dei 12 mesi.

 

Periodo di prova

I periodi di prova, in giorni di effettivo servizio, sono così modificati:

 

Qualifiche

Categorie

Durata

Impiegati

1ª cat. sup., 1ª cat. e 2ª cat.

6 mesi

4º livello, 3ª cat., 4ª cat. e 4ª cat. primo impiego

3 mesi

Operai

4º livello e specializzati

30 giorni

qualificati

25 giorni

altri

15 giorni

 

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il decorso del periodo di prova per gli operai è sospeso fino alla ripresa del lavoro purchè questa intervenga entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

 

Trasferta regionale

Fatte salve le regolamentazioni in atto nelle Regioni o che saranno attuate entro il 30 settembre 2022, dal 1° ottobre 2022 la disciplina della trasferta regionale è la seguente.

In assenza di disciplina regionale, anche nei cantieri di durata superiore a 3 mesi, l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i suoi lavoratori in trasferta presso la propria Cassa edile di provenienza. Dal 3° mese, il sistema informatico imputerà automaticamente le contribuzioni alla Cassa edile di destinazione.

Le parti sociali territoriali possono pattuire una diversa regolamentazione.

 

Formazione professionale

Il Formedil definirà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo 3 marzo 2022 un catalogo formativo nazionale per le aziende, con contenuti formativi professionalizzanti per i lavoratori.

Per il finanziamento di tale formazione viene istituito presso le Casse edili locali un "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali", alimentato, dal 1° ottobre 2022, da un contributo pari allo 0,20%.

Le Parti si riservano di definire il Regolamento del Fondo.

Il CCNL prevede dei passaggi di qualifica (da operaio comune a qualificato a specializzato) in caso di frequenza ai corsi di formazione professionale con esito favorevole.

 

Preavviso

Operai. I periodi di preavviso sono ora computati in giorni lavorativi.

Impiegati. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine i giorni eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni, per gli impiegati non in prova, la durata del preavviso è la seguente:

 

Anni di servizio

1ª cat. super e 1ª cat.

2ª cat. e 4º liv.

3ª cat., 4ª cat., 4ª cat. primo impiego

fino al 5º

1 mese

1 mese

15 giorni

dal 6º al 10º

2 mesi

1 mese

1 mese

oltre il 10º

3 mesi

2 mese

1 mese

 

Il licenziamento e le dimissioni vanno comunicati per iscritto nel rispetto delle norme di legge.

 

Lavoro a tempo determinato

Il contratto a termine è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015. Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decreto.

 

Fino al 30 settembre 2022 possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) per le seguenti condizioni:

- avvio di un nuovo cantiere o di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;

- proroga dei termini di un appalto;

- assunzione di giovani fino a 29 anni di età e di soggetti di età superiore a 45 anni, di cassaintegrati, di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;

- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree geografiche con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile.

 

In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine, abbiano prestato attività per complessivi 24 mesi, più i 12 mesi previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015.

 

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° marzo 2022 e scadrà il 30 giugno 2024.