Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende ) ed inoltre, con l'articolo 5, impone un ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione
- del periodo e
- del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.
L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).
Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Il datore di lavoro deve predisporre la comunicazione per i lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. In base dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti interessati rientrano coloro che svolgono:
- lavori usuranti,
- lavoro notturno,
- lavori a catena e
- i conducenti di veicoli.
Lavoro usurante
I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;
Lavoro notturno
Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno)
Il lavoro notturno è considerato usurante:
- se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
- se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.
Lavori a catena
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
Conducenti di veicoli
Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Attenzione. Come indicato nella Nota Operativa MLPS 28 novembre 2011 n. 4724, con riguardo ai lavoratori 'somministrati' impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno i soggetti obbligati all'invio della denuncia sono le imprese utilizzatrici,