Nelle tabelle allegate alla circolare (clicca qui) sono riportati puntualmente i diversi valori distinti in funzione della natura delle imprese e delle cooperative attive in questo comparto, anche specificando la fattispecie delle cooperative e dei consorzi agricoli legge n. 240/1984 che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Sono da sottolineare due profili degni di particolare attenzione:
- come anticipato dalla circolare INPS n. 2 del 4 gennaio u.s. considerata l’estensione della NASPI stabilita con legge di bilancio 2022 per gli OTI delle cooperative agricole e dei consorzi agricoli legge n. 240/1984 che lavorano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, tali realtà sono ora tenute al versamento della contribuzione NASPI (Aliquota ordinaria 1,31 + 0,30 formazione continua), e non più a quella per la disoccupazione agricola;
- relativamente agli aspetti contributivi generati dalla nuova riforma degli ammortizzatori sociali, e considerata l’estensione dal 2022 della CISOA anche al settore della pesca, ciò comporta per i medesimi lavoratori, in mancanza di diversa ed espressa previsione normativa, l’applicazione dell’aliquota valida per gli operai agricoli a tempo indeterminato ora confermata dall’Istituto nella circolare in oggetto in misura pari all’1,5% (cfr. CIS operai agricoli).