Obbligo vaccinale over 50 e ulteriori misure covid-19 dopo la conversione del dl n. 1/2022

Obbligo vaccinale over 50 e ulteriori misure covid-19 dopo la conversione del dl n. 1/2022

E’ stata pubblicata la Legge n. 18 del 4 marzo 2022 che converte, con modificazioni, il DL n. 1/2022. Confermati l’obbligo vaccinazione over 50 fino al 15 giugno 2022, la validità illimitata dei green pass rilasciati a seguito di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario o di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario.

lunedì 14 marzo 2022

Obbligo vaccinale per gli over 50

Sono confermate le regole del DL n. 1/2022

  • a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’Ue e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età;
  • a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori over 50 di possesso del c.d. Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Entrambe le disposizioni producono i loro effetti fino al 15 giugno 2022.

 

Sospensione del lavoratore privo di certificazione verde

Le imprese devono sospendere i lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19, o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. La Legge di conversione introduce una precisazione: “È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione”.

Lavoro agile per genitori di figli con disabilità

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

 

Durata di validità delle certificazioni verdi

La Legge n. 18/2022 conferma la validità illimitata della certificazione verde COVID-19 (senza necessità di ulteriori dosi di richiamo) rilasciata:

  • a seguito di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (ossia in caso di somministrazione della terza dose);
  • a seguito di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo.

Nel primo caso, la certificazione ha validità a partire dalla somministrazione della dose di vaccino e nel secondo caso dall’avvenuta guarigione .

La Legge n. 18/2022 precisa che, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 (di cui al comma 2, lettera c -bis), che ha validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Viene altresì confermata l’applicazione delle disposizioni sull’autosorveglianza anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale.

 

Somministrazione di cibi e bevande

A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.