In via preliminare, occorre sottolineare che i cambiamenti a livello normativo si sostanziano principalmente in:
- un’estensione degli obblighi formativi anche al datore di lavoro (non ricompreso prima tra i soggetti destinatari individuati nel T.U.)
- una ridefinizione degli obblighi formativi previsti per dirigenti e preposti.
Tuttavia, precisa INL, visto che in entrambi i casi la legge rinvia ad un nuovo accordo da adottare entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni il compito di declinare tali novità, fino alla sottoscrizione di tale accordo nulla dovrà e potrà essere osservato in termini di mancato adempimento a queste nuove disposizioni.
Infatti:
- per il datore di lavoro solo il nuovo accordo determina concretamente l’insorgere del nuovo obbligo a suo carico (dovendosi peraltro in esso definire ex novo durata, contenuti minimi e modalità di tale formazione obbligatoria);
- per dirigenti e preposti, in assenza e nelle more della definizione del nuovo accordo, ci si deve riferire all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, tuttora vigente, adottato sempre in sede di Conferenza permanente (peraltro in questo caso INL immagina che, come avvenuto nel 2011, anche nel nuovo accordo verrà comunque introdotto un periodo transitorio funzionale per adeguarsi alle nuove regole).
Ciò detto, relativamente alle novità normative introdotte in sede di conversione al D.L. n. 146/2021 sugli obblighi di addestramento, tenuto conto che il legislatore non rinvia in questo caso ad alcun accordo o secondo momento attuativo, gli stessi trovano immediata applicazione a decorrere dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento).
Si ricorda che l’addestramento deve essere fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro e consiste in:
- una prova pratica (questa la prima precisazione intervenuta), per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
- un’esercitazione applicata (seconda puntualizzazione) per le procedure di lavoro in sicurezza.
Infine, degli interventi di addestramento effettuati bisogna tener traccia in apposito registro anche informatizzato (terzo elemento di novità introdotto a fine 2021, ma che diversamente dai primi due, secondo le indicazioni dell’Ispettorato, non rileva ai fini sanzionatori trattandosi comunque di un elemento utile e per questo motivo soggetto semmai all’emanazione di un provvedimento di disposizione).