Volendo definire il perimetro della materia in esame, è necessario ricordare alcune definizioni.
- il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 3 co. 4-ter del Dl n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge33/2009 e si definisce come il contratto con cui “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
- con una modifica all’art. 30 del D.lgs. 276/2003 che ha introdotto il comma 4-ter, è stato previsto che la presenza di un contratto di rete, in caso di distacco, fa nascere automaticamente l'interesse della parte distaccante;
- lo stesso articolo 30 co. 4-ter ha introdotto, all’interno dei contratti di rete, l’istituto della codatorialità dei dipendenti in capo alle imprese retiste. La codatorialità è la possibilità (ammessa dalla legge in caso di contratti di rete) di un uso promiscuo e cumulativo di un lavoratore da parte di più datori di lavoro, con la conseguente contitolarità effettiva del rapporto di lavoro. Tale utilizzo del lavoratore deve essere chiaramente disciplinato all’interno del contratto di rete da uno specifico regolamento sulla codatorialità.
Campo di applicazione
Le regole contenute nella nota n. 315 si applicano a tutti i rapporti in codatorialità e a tutti i provvedimenti di distacco avviati nell’ambito dei contratti di rete correttamente stipulati (ai sensi dell’articolo 3 comma 4ter e comma 4sexies del Dl n. 5/2009) in essere alla data di entrata in vigore del Dm n. 205/2021 (23-2-2022) o instaurati successivamente.
Comunicazioni
L’articolo 1 del Dm indica le modalità di comunicazione obbligatoria per
- i rapporti di lavoro in regime di codatorialità
- i lavoratori in distacco tra imprese legate da contratto di rete.
Il comma 3 precisa che per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura (articolo 31 commi 3bis e -ter Dlgs 276/2003) continua a trovare applicazione il Dm 27-3-2014.
Le comunicazioni obbligatorie di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete devono essere effettuate accedendo al sito www.servizi.lavoro.gov.it. > comunicazioni obbligatorie on line > modello “Unirete”.
L’obbligo è fissato :
- dal 23-2-2022 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto 205) per i rapporti in codatorialità (e i provvedimenti di distacco) avviati da tale data;
- entro il 24-3-2022 compreso (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dm) per i rapporti di lavoro in codatorialità (e i provvedimenti di distacco) in essere il 23-2.
Nota bene. La nota 315 non sembra chiarire il rapporto tra la comunicazione attraverso “Unirete” o “Unilav” e cioè se il nuovo modello di comunicazione, è sostitutivo del secondo. Riteniamo quindi che, per prudenza, sia opportuno effettuare una doppia comunicazione sia in fase di assunzione/attivazione della codatorialità sia quando a monte vi è una comunicazione “Unilav”.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate da un’unica impresa retista (non necessariamente dall’impresa che ha assunto il lavoratore) individuata come referente nel contratto di rete.
L’impresa referente dovrà allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente. Se il contratto di rete non avesse previsto tali regole, è necessario modificarlo inserendole.
Modello Unirete Assunzione. Con questo modello l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.
Opportunamente la nota distingue tra il caso di e quelli
Vanno distinti due casi:
- lavoratori assunti direttamente in regime di codatorialità. In questo caso dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sez. datori di lavoro, anche se in questo quadro sono indicati i dati dell’impresa referente e non del datore di lavoro di riferimento) che adempie agli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi. I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.
Nota bene. Viste le considerazioni sui due sistemi in atto, considerate le sanzioni in caso di mancata CO “ordinaria”, si consiglia di effettuare entrambe le comunicazioni compilando sia il modello Unilav che il modello Unirete.
- lavoratori già assunti da un datore di lavoro e poi posti in codatorialità. L’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav- Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.
Questa procedura vale sia per comunicare i dati dei lavoratori in codatorialità al 23-2 sia per quelli assunti da un datore di lavoro e solo successivamente posti in codatorialità. Vale la pena di precisare che in questo secondo caso la comunicazione è aggiuntiva rispetto alla CO con modello Unilav.
Modello Unirete Trasformazione. Dovrà essere compilato, come di prassi, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore.
Come detto in premessa, pur ritenendo che il modello debba essere utilizzato in alternativa ad Unilav per tutti i lavoratori in codatorialità è consigliabile la doppia comunicazione.
La trasformazione del rapporto (tempo determinato-indeterminato, tempo pieno-parziale e viceversa) è un atto interno alla codatorialità.
Rispetto all’istituto del distacco per il quale si precisa che andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori. Ovviamente il distacco non è effettuato tra i codatori.
Modello Unirete Proroga Dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro in codatorialità è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Modello Unirete Cessazione. Troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.
Nota bene. L’impresa referente per le comunicazioni è l’unica responsabile per eventuali omissioni. In questi casi, in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Dm, si applica la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 276/2003, prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego.
Obblighi previdenziali ed assicurativi. Gestione del Libro unico
Per determinare l’inquadramento previdenziale e assicurativo, in base all’articolo 3 del Dm
- per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete si fa riferimento all'impresa di provenienza.
- per i lavoratori assunti direttamente in codatorialità va considerata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alle regole generali: l’imponibile retributivo è determinato in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Nota bene. Se il lavoratore opera presso datori di lavoro che applicano differenti Ccnl e la prestazione lavorativa è stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.
Per questo motivo le registrazioni sul Lul devono riportare l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
In termini operativi, il datore di lavoro di riferimento del lavoratore – che, per quanto sopra esplicitato, non è detto che coincida con l’impresa referente per le comunicazioni nel sistema UniRete – ha inoltre la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL (cfr. art. 3, comma 3, del D.M.), l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Mansioni
Considerata la pluralità di datori di lavoro e di possibili mansioni, la nota richiama l’applicabilità al caso in esame dell’art. 2103 del codice civile: il lavoratore deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Alla determinazione della mansione nei termini sopra chiariti è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Regime di solidarietà
Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.
La stipula del contratto di rete e dell’accordo di co-datorialità, infatti, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.
Ne consegue che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.