Permessi legge104 e congedo straordinario: ampliata l’equiparazione tra coniugi e uniti civilmente
L’INPS, con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022, fornisce nuove istruzioni finalizzate al riconoscimento dei permessi, di cui alla Legge 104/1992 e del congedo straordinario, di cui all’art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile (Legge n. 76/2016).
L’INPS interviene rispetto alla concessione dei permessi 104 e del congedo straordinario in favore di lavoratori dipendenti del settore privato, parti di un’unione civile, che prestano assistenza all’altra parte, ampliando l’ambito di equiparazione tra coniugi e uniti civilmente.
Restano invece esclusi i conviventi di fatto per i quali continuano a trovare applicazione le indicazioni di cui alla Circolare INPS n. 38/2017 (solo permessi legge 104).
Conseguentemente:
- i permessi di cui alla legge n. 104/1992,sono riconosciuti
- all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione (nel rispetto del grado di affinità normativamente previsto);
- al convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente
- il congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 è riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza (circolare n. 32/2012, paragrafo 6 e messaggio n. 6512/2010) con l’affine disabile grave da assistere.