Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. Integrazione delle FAQ

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. Integrazione delle FAQ

L’INL con la nota n. 393 del 1° marzo 2022 integra le FAQ contenute nella n. 109 del 27 gennaio per fornire nuovi chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione di cui all’art. 13, D.L. n. 146/2021 convertito dalla L. n. 215/2021 relativo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

lunedì 14 marzo 2022

Riportiamo di seguito le faq di maggiore interesse.

 

Faq n. 11.

D. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

 

R. No, in quanto l'obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. - riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" - e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022). Laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non sono ricompresi nell'obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali l’Ispettorato si riserva ogni potere di accertamento.

 

Faq n. 12

D. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

R. Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

 

Faq n. 13.

D. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?

Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall'obbligo.