Domande di FIS anno 2022. Chiarimenti sulla procedura di informazione e consultazione sindacale

Domande di FIS anno 2022. Chiarimenti sulla procedura di informazione e consultazione sindacale

Il messaggio INPS n. 802 del 17.2.2022 e la Circolare Ministero del Lavoro n. 3 del 16.2022 affrontano i problemi creatisi in materia di ammortizzatori sociali nel passaggio dalla normativa emergenziale a quella ordinaria prevedendo la semplificazione delle procedure per l’accesso al FIS.

venerdì 25 febbraio 2022

Le semplificazioni oggetto dei provvedimenti in esame troveranno applicazione, nel periodo transitorio tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, non solo per i trattamenti previsti dal DL 4/2022 (decreto sostegni-ter)per le attività turistiche (si veda n. 04/22 di questa Newsletter) ma anche a tutte le altre richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali rientranti nell’alveo del D.lgs. 148/2015. Rimangono escluse dalle semplificazioni le procedure e le modalità per la domanda relative ai trattamenti di Cigo, Cisoa e Cigs.

 

Informazione e consultazione sindacale

Per quanto riguarda la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del Dlgs 148/2015, il Ministero del Lavoro ha compreso che molti datori di lavoro che, avendo dovuto accedere agli ammortizzatori a inizio 2022, non hanno espletato la procedura in attesa dell’emanazione delle apposite norme.

Conseguentemente, con riferimento alle istanze presentate dal 1-1-2022 al 31-3-2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, Ministero e INPS hanno chiarito che:

  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

 

Richieste di pagamento diretto

Il messaggio INPS precisa che i datori di lavoro non saranno obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 (indice di liquidità) ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

 

Relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di FIS

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016.