Ticket Licenziamento. Nuova base di calcolo per il 2022

Ticket Licenziamento. Nuova base di calcolo per il 2022

Con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, l’INPS ha comunicato l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 (1.360,77 euro), determinando in questo modo anche il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

venerdì 25 febbraio 2022

Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92 euro (41% di 1.360,77 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni. Quindi l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49 euro/mese (557,92/12).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

 

Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento

 

 Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato

Ticket dovuto

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

SI

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

SI

Licenziamento per giusta causa

SI

Licenziamento durante o al termine del periodo di prova

SI

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

SI

Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)

SI

Licenziamento personale domestico

NO

Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo

SI

Dimissioni volontarie

NO

Dimissioni per giusta causa

SI

Dimissioni nel periodo tutelato per maternità

SI

Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)

NO

Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)

NO

Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti

SI

Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore

SI

Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl

NO

Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere 

NO

Decesso del lavoratore

NO