Inoltre l’Istituto precisa ulteriormente che, per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento della tutela in argomento, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del citato articolo 26, per le sole giornate del 2021.
Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori fragili nel caso in cui non possano essere adibiti a lavoro agile (equiparazione al ricovero ospedaliero) la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ne ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022.