Il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023, sia per
la parte economica che per quella normativa.
Le Parti hanno convenuto un incremento mensile a regime per il 6° livello pari a 75,00 euro, da erogarsi in 3 tranches:
- 25,00 euro a partire dal 1° gennaio 2022;
- 30,00 euro a partire dal 1° gennaio 2023;
- 20,00 euro a partire dal 1° luglio 2023.
Minimi retributivi
L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati mensili di tutti i lavoratori risulta il seguente.
Minimo conglobato a partire dal
Livello 1° gennaio 2022 1° gennaio 2023 1° luglio 2023
1Q 1.917,03 1.961,26 1.990,75
1 1.917,03 1.961,26 1.990,75
2 1.776,28 1.817,27 1.844,59
3 1.572,10 1.608,37 1.632,55
4 1.433,47 1.466,55 1.488,60
5 1.364,71 1.396,20 1.417,19
6 1.300,19 1.330,19 1.350,19
7 1.230,35 1.258,74 1.277,66
Una tantum
A favore di tutti i lavoratori in servizio alla data dell’accordo (21 dicembre 2021) compete, a recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, una “indennità di garanzia salariale” pari a 450,00 euro lordi, da erogarsi in 2 tranches:
- 250,00 euro lordi, con le competenze di gennaio 2022;
- 200,00 euro lordi, con le competenze di maggio 2022.
Si precisa che tale indennità una tantum:
- va riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale;
- va calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022;
- non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale.
Corresponsione della retribuzione
Con riferimento ai lavoratori delle società che operano all’interno dei porti e che hanno prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale, si ricorda che saranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
L’accordo specifica che detta retribuzione mensile non sarà inferiore
- a 19 turni mensili, dal 1° gennaio 2022, e
- a 20 turni mensili, dal 1° luglio 2023,
per i quali sarà garantita la normale retribuzione.