COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ENTI DEL TERZO SETTORE

COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ENTI DEL TERZO SETTORE

mercoledì 23 febbraio 2022

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03/02/2021 (pubblicato in G.U. n. 39 del 16/02/2021) ha disciplinato l’obbligo della trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro eseguite da persone fisiche a favore di determinati soggetti, a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Finalità

La finalità del nuovo adempimento obbligatorio (fino all’anno scorso previsto solo in via facoltativa) consiste nella messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali, deducibili e detraibili ai fini Irpef, effettuate da persone fisiche a determinati soggetti donatari, al fine di consentire all’Agenzia stessa l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, in linea con quanto già avviene da anni per la comunicazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, delle rette degli asili, delle scuole materne, ecc..

Ciò dovrebbe portare alla predisposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di dichiarazioni dei redditi precompilate sempre più complete, che comunque possono essere accettate nella loro interezza, ovvero modificate dai contribuenti.

Enti interessati

·        ONLUS (tra cui, appunto, le cooperative sociali);

·        Associazioni di promozione sociale;

·        Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

·        Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Adempimenti

Comunicazione, per ciascun soggetto erogante, dei dati relativi a:

·        ammontare delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili;

·        eseguite nell’anno precedente da persone fisiche tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili;

·        con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

L’invio della comunicazione riguarda le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

Con la medesima comunicazione deve essere trasmesso l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Invio obbligatorio ed invio facoltativo

A partire dai dati delle erogazioni liberali relativi all’anno d’imposta 2020, l’invio rimane facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni.

L’invio è invece obbligatorio:

·        a partire dai dati delle erogazioni liberali relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere (quindi, dal bilancio approvato nel 2021, relativo all’anno 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a euro 1.000.000;

·        a partire dai dati delle erogazioni liberali relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere (quindi, dal bilancio approvato nel 2022, relativo all’anno 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a euro 220.000.

A tal fine, per quanto attiene all’identificazione della voce di bilancio da prendere in considerazione, non essendovi alcuna puntualizzazione nella norma in oggetto, e data l’ampia formulazione utilizzata (“ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate”) potrebbe ritenersi di assumere, all’interno della voce A di Conto Economico, l’importo che deriva (almeno) dalla sommatoria delle voci A1 e A5 del Conto Economico, quale soglia oltre la quale “scatta” l’obbligo della comunicazione telematica in oggetto.

Ciò, anche perché le erogazioni liberali stesse confluiscono nella voce A5 del C.E.

Modalità di trasmissione

Gli enti effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari abilitati.

Termine

Le comunicazioni devono essere effettuate, in via telematica, entro il 16.03 dell’anno successivo a quello di riferimento.

Sanzione

Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’adempimento è facoltativo, non sono applicabili sanzioni a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione

di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

La normativa prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000.

Opposizione all’inserimento dei dati in dichiarazione

L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali può essere esercitata dal contribuente con le seguenti modalità:

·        comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31.12 dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;

·        comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1.01 al 20.03 dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione; in tal caso devono essere fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione dell’opposizione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo “opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it” oppure inviando un fax al numero 0650762650.