I sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica:
- i dati reddituali / previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati;
- i dati reddituali / previdenziali relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- i dati relativi alle locazioni brevi.
Entro il 16.3.2022 i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. CU 2022, la Certificazione Unica Ordinaria dei redditi di lavoro dipendente / autonomo / diversi e locazioni brevi del 2021.
L’invio può essere effettuato entro il 31.10.2022 relativamente alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730.
I sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare ai percipienti la CU Sintetica entro il 16.3.2022 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro)
La certificazione va compilata dal sostituto che nel 2021 ha erogato compensi riferiti a:
- redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73; compresi i compensi erogati a lavoratori autonomi forfetari / minimi ancorché gli stessi non siano assoggettati a ritenuta.
- redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.).
- provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva qualora il rapporto di lavoro sia di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.
- corrispettivi erogati dai condomini, che hanno operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.
Rispetto alla CU 2021 si segnalano novità relativamente al campo 6 “Codice”, nel quale va indicato il codice identificativo della tipologia di somma corrisposta, che si riassumono qui di seguito:
- 2 new: Somme che non hanno concorso, per il 90%, a formare il reddito di lavoro autonomo di docenti / ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia, ex DL n. 185/2008 (compresi i relativi rimborsi spese).
- 4 new: Somme corrisposte a lavoratori “impatriati” rientrati in Italia dall’estero che hanno avviato un’attività d’impresa / lavoro autonomo, che non hanno concorso a formare il reddito complessivo nella misura del 50% ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
- 6: Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” che hanno trasferito la residenza in Italia ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4.2019 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del DM di cui all’art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019.
- 8: Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” che hanno trasferito la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) ai sensi dell’art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4.2019 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del DM di cui all’art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019.
- 9: Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dagli sportivi professionisti rientrati in Italia a partire dal 30.4.2019 ai sensi dell’art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015. L’opzione per il regime agevolato in esame richiede il versamento di un contributo pari allo 0,50% della base imponibile. Le modalità di versamento sono state stabilite con il DPCM 26.1.2021.
- 13: Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento 3.3.2021.
- 14 new: Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento 3.3.2021.
- 21 new: Altri redditi non soggetti a ritenuta.
- 22 new: Redditi esenti / somme che non costituiscono reddito.
- 23 new: Assegni di servizio civile universale ex art. 16, D.Lgs. n. 40/2017.
- 24 new: Compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, Legge 190/2014.
Infine, nella “Certificazione redditi – Locazioni brevi”, riservata all’indicazione dei dati relativi alle locazioni brevi, disciplinate dall’art. 4, DL n. 50/2017, sono stati introdotti nuovi campi, da “14” a “18”, al fine di riportare i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto. La compilazione dei predetti nuovi campi, con riferimento al mod. CU 2022, è facoltativa.
Per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 595, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), l’applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) alle locazioni brevi è consentita esclusivamente in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c..
Si rammenta che per i contratti, relativi alla stessa unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, i dati possono essere esposti in forma aggregata. È comunque possibile esporre i dati in forma analitica.