ATTIVITA’ AGRICOLA CONNESSA PER LA COOPERATIVA AGRICOLA

ATTIVITA’ AGRICOLA CONNESSA PER LA COOPERATIVA AGRICOLA

mercoledì 23 febbraio 2022

La risoluzione n. 65/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario ai fini Iva delle attività agricole connesse di cui all'art. 2135, c. 3 del codice civile svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci.

In particolare, ai fini civilistici e Iva:

le cooperative sono produttori agricoli in quanto svolgono l'attività sui prodotti agricoli, conferiti dai soci;

in virtù di tale connessione soggettiva è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell'art. 2135, c. 3 del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing;

nell'ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti, le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell'attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci;

lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi.

Non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, sono da considerarsi ancora validi i predetti principi, che devono essere coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.) e costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all'articolo 34 del D.P.R. 633/1972, "un quid strettamente funzionale e quasi in autonomo rispetto all'attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori"