Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente
- deve essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio
- nella misura pari a 10 giorni
- anche in modo frazionato
secondo le norme operative contenute nel Dm 22-12-2012.
Nella circolare n. 1 del 3-1-2022 l’Inps ricorda che congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
È previsto anche un congedo facoltativo pari a un ulteriore giorno di permesso che il padre può chiedere in alternativa alla madre, in accordo con la stessa.
Nota bene. L’INPS ricorda che i congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.