Per l’anno 2022 è riconosciuto:
- un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato,
- a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e
- per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Al momento si tratta di una norma di non facile interpretazione soprattutto se la lavoratrice usufruisce del congedo parentale (maternità facoltativa). In questo caso lo sgravio potrebbe essere differito al rientro effettivo al lavoro. Oppure lo sgravio potrebbe operare per i 12 mesi dal termine del congedo obbligatorio (dal periodo di 12 mesi sarebbero di fatto detratti i mesi di fruizione del congedo parentale). Il tenore letterale della norma farebbe propendere per questa seconda ipotesi, considerato che i 12 mesi sono visti come limite massimo, e la prima ipotesi ne farebbe, de facto, diventare la normalità. Sarebbe quindi un beneficio parzialmente alternativo al congedo parentale.
Sarà anche da chiarire se la decontribuzione spetterà per i parti/congedi del 2022 o anche per quelli del 2021.