Con il comma 239 la Legge di Bilancio ha previsto le lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del Dlgs 151/2001 e cioè
- le collaboratrici coordinate e continuative,
- le lavoratrici autonome e
- le professioniste
che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro (aggiornato in base all’indice Istat) il prolungamento dell’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
Con la circolare n. 1 del 3-1-2022 l’Inps ha chiarito che, nonostante la disposizione menzioni solo le lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste.
Inoltre in merito all’individuazione del reddito (8.145 euro) il riferimento è a quello fiscalmente dichiarato nell’anno civile precedente (periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre).