Agli OTI delle cooperative inquadrate nel settore agricolo ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/1984 spetta la Naspi per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1-1-2022.
Fino al 31 dicembre 2021 gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 hanno avuto soltanto la copertura, molto limitata della disoccupazione agricola (massimo 6 mesi).
La circolare Inps n. 2 del 4-1-2022 ha fornito in merito alcuni importanti chiarimenti in merito.
Requisiti e modalità di accesso alle prestazioni
I requisiti di accesso alla Naspi sono:
- stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
In merito al secondo requisito, molto opportunamente, la circolare precisa che sono considerati utili per l’accesso alla Naspi i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione Naspi.
Secondo la regola generale i contributi versati nel settore agricolo fino all’1-1-2021 non potranno tuttavia essere considerati utili ai fini della durata della Naspi nel caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio di osservazione e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Riportiamo gli esempi contenuti nella circolare.
- Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022. Il lavoratore può accedere in presenza di tutti i requisiti all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, beneficiando dell’indennità sulla base delle giornate indennizzabili secondo la normativa. A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti, ma nel calcolo della prestazione non viene considerata la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021 qualora sia stato beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021.
- Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022. Il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola. A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti e nel calcolo della prestazione viene considerata anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021.
Il secondo esempio è particolarmente calzante in quanto la prestazione agricola in molti casi fornisce una scarsa copertura. Si pensi ad esempio al caso del lavoratore che ha prestato attività per l’intero anno.
Misura della contribuzione
Le cooperative alle quali si applica la norma sono quelle definite dall’articolo 2 della Legge 240/84 e cioè cooperative nelle quali il conferimento dei soci è pari o superiore al 50% inquadrate nel settore agricoltura.
Tali cooperative sono tenute a versare, dall’1-1-2022, la contribuzione Naspi per gli OTI sia assunti dall’1-1-2022 sia assunti precedentemente e ancora in forza a tale data nella misura piena pari al all’1,61% dell’imponibile contributivo di cui
- 1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92/2012 e
- 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Ricordiamo che nelle stesse cooperative
- per gli impiegati il contributo Naspi dello 0,64% (0,34+0,30),
- per gli OTI il contributo per la disoccupazione agricola era dell’1,38%.
Ticket Naspi
La circolare INPS conferma che anche per gli OTI soggetti a Naspi trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012 per il quale valgono le regole generali.
Versamento del contributo e agevolazioni
Gli obblighi contributivi relativamente alla Naspi devono essere assolti sulle matricole aziendali già in uso per il versamento delle contribuzioni di cui all’articolo 3 della Legge 240/1984 (c.s.c. 1.01.06). Quindi la contribuzione Naspi sarà versata col sistema Uniemens anziché con quello ex Dmag utilizzato per il versamento della ds agricola.
Le agevolazioni per le zone montane svantaggiate e particolarmente svantaggiate (articolo 9 comma 5 Legge 67/1988) non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30%.