Il trattamento di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Il trattamento di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata INPS.

La Legge di Bilancio sempre con il comma 221 dell’art. 1 interviene sull’entità della del trattamento di disoccupazione per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (DIS-Coll).

mercoledì 23 febbraio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 la DIS-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

Ricordiamo che  in precedenza il riferimento era alla metà dei mesi.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione (norma invariata).

La Dis-Coll non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (in precedenza i mesi erano pari a 6).

 

Per i periodi di fruizione della Dis-coll è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4 dell’articolo, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Dis-coll.

 

Per quanto riguarda la contribuzione, dall’1-1-2022 per

  • i collaboratori,
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto alla Dis-coll,
  • gli amministratori e i sindaci

è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi ordinaria pari all’1,31% dell’imponibile contributivo. Fino al 31.12.2021 l’aliquota applicata per la Dis-coll era dello 0,51%.

Riteniamo che questa norma non modifichi l’impianto generale e cioè l’esclusione dall’aliquota, come in passato, per gli iscritti alla gestione separata pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale.