A partire dal 1° gennaio 2022 la DIS-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.
Ricordiamo che in precedenza il riferimento era alla metà dei mesi.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione (norma invariata).
La Dis-Coll non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (in precedenza i mesi erano pari a 6).
Per i periodi di fruizione della Dis-coll è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4 dell’articolo, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Dis-coll.
Per quanto riguarda la contribuzione, dall’1-1-2022 per
- i collaboratori,
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto alla Dis-coll,
- gli amministratori e i sindaci
è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi ordinaria pari all’1,31% dell’imponibile contributivo. Fino al 31.12.2021 l’aliquota applicata per la Dis-coll era dello 0,51%.
Riteniamo che questa norma non modifichi l’impianto generale e cioè l’esclusione dall’aliquota, come in passato, per gli iscritti alla gestione separata pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale.